Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo,

terzo e quarto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 28

ottobre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di

Cannistrà Mario e Antonelli Ivano, iscritta al n. 483 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale per la violazione dell'obbligo

di iscrizione di un portiere nell'apposito registro dell'autorità di

pubblica sicurezza, iniziato nei confronti di Mario Cannistrà per aver

adibito alle suddette mansioni Ivano Antonelli, e nei confronti di

quest'ultimo per aver svolto la propria opera senza la suddetta

iscrizione, il pretore di Pisa, con ordinanza 28 ottobre 1971, ha

sollevato, in riferimento al primo e secondo comma dell'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del primo, terzo

e quarto comma dell'art. 62 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con

r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Premesso che le pene ivi previste sono diverse e quella a carico

del lavoratore (terzo comma: arresto da uno a tre mesi e ammenda da

lire 40.000 a lire 200.000) è più grave di quella a carico di chi lo

abbia adibito al servizio (quarto comma: ammenda da lire 80.000 a lire

240.000), il pretore afferma che le relative condotte, siano esse da

considerarsi come forma di compartecipazione ad un reato unico, ovvero

come distinte figure di reato, danno luogo al medesimo evento. La

differenza di trattamento punitivo, pertanto, andrebbe ricercata

unicamente nella diversità delle rispettive situazioni sociali, e

sarebbe, comunque, priva di una qualsiasi ragionevolezza, in contrasto

con il principio di eguaglianza.

Al riguardo, il pretore richiama ipotesi normative analoghe che

prevedono, per il lavoratore, una pena più lieve di quella comminata

per il datore di lavoro (art. 14 legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla

mancanza di libretto sanitario di addetto alla manipolazione di

sostanze alimentari), ovvero puniscono soltanto il datore di lavoro

(art. 12 legge 10 gennaio 1935, n. 112, sull'assunzione di lavoratori

privi del libretto di lavoro; legge 22 marzo 1908, n. 105, sul lavoro

notturno dei fornai; art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741, sulle

violazioni dei contratti collettivi resi obbligatori erga omnes).

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Pisa, con l'ordinanza in epigrafe, lamenta che

sia comminata una sanzione diversa contro chi adibisca a portiere del

proprio albergo persona non iscritta nell'apposito registro

dell'autorità di pubblica sicurezza e contro chi, contravvenendo

all'obbligo di iscriversi in tale registro-obbligo che gli è imposto,

qualora non rivesta la qualità di guardia particolare giurata - presti

la propria opera come portiere d'albergo: sanzione meno grave per il

primo (ammenda da lire 80.000 a lire 240.000: art. 62, quarto comma,

t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773) e più

grave per il secondo (arresto da uno a tre mesi e ammenda da lire

40.000 a lire 200.000: art. 62, terzo comma). Siffatto differenziato

trattamento penale sarebbe in contrasto con l'art. 3, primo e secondo

comma, della Costituzione.

2. - La illegittimità si concreterebbe in una duplice violazione

del principio di eguaglianza, in quanto la legge, senza un ragionevole

motivo, farebbe "un trattamento diverso a cittadini che si trovano in

condizioni eguali" (art. 3, primo comma, Cost.): e in quanto il

trattamento è più severo per il "soggetto economicamente,

culturalmente e socialmente più debole, quale deve presumersi sia il

lavoratore rispetto al datore di lavoro o al rappresentante di questi":

ciò che si risolverebbe - a detta del pretore - in un ingiustificato

aggravio della situazione di cittadini che la Costituzione intende,

invece, proteggere in maggior grado (art. 3, secondo comma).

3. - Le censure sono infondate.

È decisivo il rilievo che i destinatari della norma che impone

l'iscrizione nel registro di polizia sono coloro che intendano

esplicare mansioni di portieri (o di custodi), i quali hanno "un dovere

di sorveglianza al fine della prevenzione di reati contro persone o

cose, da adempiere anche in relazione all'interesse di soggetti

estranei al rapporto di lavoro" (sentenza n. 7 del 1966 di questa

Corte). Il che è fatto palese, in primo luogo, dall'esatta

individuazione dell'oggetto della tutela giuridico-penale ed è

confermato dal primo comma dell'art. 113 del Regolamento 6 maggio 1940,

n. 635, per l'esecuzione del t.u. il quale detta che "l'autorità di

p.s., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei

portieri, valuta, con criteri discrezionali, l'idoneità morale

dell'aspirante ed in particolare accerta se, per età, condizioni di

salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria

vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni

delittuose" (il requisito dell'idoneità politica è uti non esset,

perché, nel sistema vigente, il rispetto incondizionato delle libertà

politiche, oltreché sindacali e religiose, è un limite che non è

valicabile dalla discrezionalità amministrativa: vedansi le

motivazioni delle sentenze di questa Corte n. 30 del 1961 e n. 7 del

1966); in secondo luogo, dal comma successivo dello stesso art. 113, il

quale reca che "il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta

dell'autorità di p.s. e a riferire ogni circostanza utile ai fini

della prevenzione generale e della repressione dei reati". Ed è

confermato, altresì, dal secondo comma dell'art.62 del t.u., che,

imponendo la rinnovazione annuale dell'iscrizione (e la sanzione è

quella dell'art. 17: arresto sino a tre mesi o ammenda sino a lire

80.000), esonera - giusta l'insegnamento della Cassazione - da penale

responsabilità il datore di lavoro, il quale, dopo un'assunzione

regolare del portiere, si trovi, in prosieguo, ad avere alle dipendenze

un prestatore d'opera che l'iscrizione non abbia rinnovato.

4. - L'iscrizione nel registro è una forma di autorizzazione

amministrativa, senza la quale non possono essere esercitate le

attività inerenti alla qualifica di portiere (o di custode). E le

ottemperanze a carico dell'aspirante non soltanto non riguardano il

proprietario (o l'amministratore) dello stabile o dell'esercizio o

dell'ufficio, ma sono, anzi, imposte anche nel di lui interesse:

l'interesse ad avere un portiere (o un custode) efficiente e fidato.

Ciò è sufficiente a dimostrare che l'art. 62 prevede non un illecito

unico o identico o, comunque, equivalente, ma illeciti convergenti.

Il comportamento del datore di lavoro, penalmente sanzionato in

modo autonomo, consiste, di solito, in una mera trascuratezza, in una

omissione di informativa: una negligenza che può risolversi in un

pregiudizio per lui. Ed è del tutto irrilevante la circostanza che il

prestatore d'opera possa essere economicamente, socialmente e

culturalmente più debole del datore di lavoro.

5. - Questa Corte, nella motivazione della sentenza n. 77 del 1972,

ha già avuto occasione di intrattenersi sulla figura e sui compiti

funzionali del portiere, che attengono a diverse branche del diritto, e

più al diritto pubblico che a quello privato.

E, sia pure a seguito di una prospettazione diversa (artt. 4 e 35

Cost.), la Corte, con la mentovata sentenza n. 7 del 1966, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62 del t.u., come quello che attribuisce all'autorità

amministrativa un potere discrezionale né ingiustificato né

illimitato, sia perché il servizio di portierato implica un dovere di

sorveglianza per la prevenzione di reati contro persone o cose e

presenta peculiarità che postulano un preventivo vaglio delle qualità

personali di chi aspira ad esercitarlo; sia perché il non accoglimento

della richiesta iscrizione deve avere una motivazione che rispetti le

libertà sindacali e religiose del soggetto e si fondi su fatti certi e

tali da escludere la idoneità del richiedente all'esercizio del

delicato compito. Considerazioni che si richiamano qui in quanto

mostrano, sia pure implicitamente, la difformità tra le due ipotesi di

illecito che il legislatore, nella sua discrezionalità, distintamente

prevede e punisce nell'art. 62 del testo unico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,

sollevata dal pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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