Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 62,

comma secondo (recte: terzo), del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza) promosso con una ordinanza

emessa il 24 aprile 1980 e con 10 ordinanze emesse il 4 agosto 1980 dal

Pretore di Cortina d'Ampezzo iscritte ai nn. 571 e da 901 a 910 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 291 del 1980 e n. 70 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con una serie di ordinanze emesse il 24 aprile e il 4 agosto

1980 (iscritte nel reg. ord. 1980, ai nn. 571, 901, 902, 903, 904, 905,

906, 907, 908, 909 e 910) il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 62, secondo comma (recte terzo), del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce con

la pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire

40.000 a lire 200.000 coloro che esercitano l'attività di portiere

d'albergo senza essere iscritti nell'apposito registro presso

l'autorità di pubblica sicurezza, mentre i loro datori di lavoro,

qualora conducano un albergo senza licenza dell'autorità, sono puniti

con la pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda

fino a lire 200.000 (art. 665 C.P.), e quindi con una pena meno severa

di quella prevista dalla norma impugnata.

Ritiene il giudice "a quo" che tale disparità di trattamento tra

situazioni analoghe violi il principio di uguaglianza.

Nessuna delle parti è intervenuta nel giudizio davanti alla Corte. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo è se

contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il terzo comma

dell'art. 62 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella

parte in cui punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza

essere iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di

quella prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo

senza licenza dell'autorità di P.S.

Il giudice "a quo" dubita, infatti, che tale disparità di

trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3 Cost. Le

attività di conduttore di albergo e quella di portiere - secondo

l'ordinanza - si esplicano, pur su piani diversi, nello stesso settore,

incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la diversità

della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe né

giustificata né razionale.

2. - La questione non è fondata.

Più volte questa Corte ha avuto occasione di statuire che la

configurazione di fattispecie criminose e le valutazioni sulla

congruenza tra i reati e le pene rientrano nell'ambito del potere

discrezionale del legislatore, trovando un unico limite, sotto il

profilo della legittimità costituzionale, nel rispetto della

ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino

irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le sentenze nn.

26 del 1976, 72 del 1980, 162 del 1981 e 103 del 1982).

Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie.

Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice "a quo"

riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari

dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano

l'elemento materiale del reato.

La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali

l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta

(secondo comma dell'articolo impugnato), particolari qualità

personali, in vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono

ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro

persone o cose (cfr. art. 113 Regolamento per l'esecuzione del

T.U.L.P.S., R.D. n. 635 del 6 maggio 1940).

Alla verifica di tali qualità è subordinata l'iscrizione annuale

negli appositi registri (commi primo e secondo del citato art. 62

T.U.L.P.S.).

Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665

c.p., per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la

concessione dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata

soltanto all'accertamento delle condizioni negative previste dall'art.

11 T.U.L.P.S., cioè al non aver subito condanne penali di particolare

rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a tre

anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere

stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti

abituali, professionali o per tendenza.

Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione

assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di

soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e pertanto

non irrazionale appare la scelta discrezionale del legislatore che ha

ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per ipotesi criminose che

non sono obiettivamente assimilabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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