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[1](Art. 14 T. U. 1926).

[2]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.

[3]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede "l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto", è complementare ed integrativa di quella contenuta nel primo comma dello stesso articolo che si limita a sanzionare con l'arresto o l'ammenda la disobbedienza all'invito di comparizione emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. La facoltà di ordinare l'accompagnamento rappresenta un mezzo indispensabile perché la p.s. possa svolgere con efficacia ed immediatezza le sue funzioni di prevenzione e repressione dei reati e di tutela della sicurezza e della pubblica tranquillità.

    Art. 13 cost. · Art. 15 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 52/1967

    Questione infondata
    24 aprile 1967

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimità della norma impugnata c'è, infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità: dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si può dire che la facoltà riconosciuta all'autorità di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perché il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignità del cittadino.

    Art. 13 cost. · Art. 15 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art15 · fonte del testo

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