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[1](Art. 14 T. U. 1926).
[2]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.
[3]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994
