Corte costituzionale

Ordinanza n. 500/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 6, della

legge della Provincia di Trento 27 dicembre 1982, n. 31

("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la

classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli

esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della

ricettività alberghiera"), promossi con ordinanze emesse

il 4 luglio e il 20 ottobre 1983, e il 17 giugno 1986 (n. 2

ordinanze) dal Pretore di Cavalese, iscritte rispettivamente al n.

1021 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 267, 649 e 650 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 95 dell'anno 1984 e nn. 32 e 54, prima serie speciale, dell'anno

1986.

Visto l'atto di intervento della Provincia Autonoma di Trento;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali il Pretore di

Cavalese con quattro identiche ordinanze emanate in data 4 luglio

1983 (reg.ord. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (reg.ord. n. 267

del 1986), e 17 giugno 1986 (reg.ord. nn. 649 e 650 del 1986), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6

della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 ("Modificazioni ed

integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi

degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché

gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera") nella

parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109

del t.u.l.p.s. ( r.d. 18 giugno 1931, n. 773) quelle attività che,

ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre

1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in

quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio

di alloggio;

che ad avviso del giudice a quo gli artt. 108 e 109 del

t.u.l.p.s., fissando precetti la cui inosservanza è penalmente

sanzionata dall'art. 665 c.p., hanno natura giuridica di norme penali

e sono quindi destinate ad avere efficacia su tutto il territorio

nazionale;

che, sempre secondo il giudice remittente, il legislatore, nel

formulare l'art. 108 t.u.l.p.s., si sarebbe volutamente astenuto dal

definire, in base ad elementi qualificativi o quantificativi

l'attività dell'affittacamere affidandone l'individuazione dei

relativi requisiti all'interpretazione del giudice;

che, ciò premesso, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della

Costituzione venendo a creare una ingiustificata disparità di

trattamento tra cittadini che, operando al di fuori dell'ambito

provinciale, possono essere imputati, pur senza prestare il servizio

di alloggio, del reato previsto e punito dagli artt. 108 t.u.l.p.s. e

665 c.p. e coloro che trovandosi invece nel territorio della

Provincia autonoma di Trento, sulla base della disposizione

censurata, non dovrebbero esserlo;

che la Provincia autonoma di Trento si è costituita chiedendo

che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque

infondata;

Considerato che gli atti di rimessione non contengono alcun

riferimento ai necessari accertamenti e conseguenti risultanze

processuali in ordine alla effettiva sussistenza del requisito della

"contemporanea prestazione del servizio di alloggio";

che tale carenza impedisce a questa Corte lo svolgimento di un

adeguato controllo sulla rilevanza della questione sollevata;

che, inoltre, la richiesta declaratoria di illegittimità

costituzionale comporterebbe, secondo la prospettazione dello stesso

giudice remittente, la concreta insorgenza di una fattispecie

contravvenzionale, laddove il fatto sottoposto all'esame del giudice

penale potrebbe invece risultare nel momento stesso della sua

consumazione, conforme a legge;

che la produzione di un tale effetto, secondo un'ormai

consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra le altre, le

sentenze nn. 42 del 1977, 108 del 1981 e 71 del 1983), è precluso al

giudice della legittimità costituzionale delle leggi, essendo

riservato esclusivamente al legislatore dall'art. 25 comma secondo

della Costituzione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre

1982, n. 31 ("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la

classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli

esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della

ricettività alberghiera"), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Pretore di Cavalese con ordinanze in data 4 luglio 1983

(r.o. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (r.o. n. 267 del 1986) e 17

giugno 1986 (r.o. nn. 649 e 650 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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