Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo

comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1970 dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico

di Prati Mauro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo

1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1970 nel corso del

procedimento penale a carico di Prati Mauro, imputato di resistenza a

un pubblico ufficiale - reato commesso in occasione di un

accompagnamento coattivo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza

ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s. -

il tribunale di Forlì, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla

difesa dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale della norma indicata in riferimento all'art. 13 della

Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che l'accompagnamento per mezzo della

forza pubblica dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza di persona

invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto appare

in contrasto col citato precetto costituzionale che subordina ogni

restrizione della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità

giudiziaria ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare

provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di

necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge; ipotesi

queste dalle quali esula l'art. 15 impugnato.

Ritenuto il carattere pregiudiziale di tale questione sulla

decisione il tribunale ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti

alla Corte costituzionale.

Non essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa

è stata decisa in camera di consiglio a norma dell'articolo 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dispone nel comma primo che

"chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire

davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza

giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o

con l'ammenda fino a lire quattromila". Il comma secondo stabilisce che

"l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento

coattivo, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a

comparire e non presentatasi nel termine prescritto".

Il tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento

coattivo è misura restrittiva della libertà personale in contrasto

con l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione

della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria

ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare

provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di

necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge.

2. - La Corte ha già avuto occasione di dichiarare non fondata, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma del

citato articolo osservando che essa "si limita a sanzionare la

disobbedienza ad un ordine legittimo dell'autorità" e che "alla base

della legittimità della norma c'è il dovere del cittadino di

collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la

repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità".

Ora è evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la

disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma

dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed

integrativa della precedente. Non può infatti disconoscersi che la

facoltà riconosciuta all'autorità di p.s. di ordinare

l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione

rappresenta un mezzo indispensabile perché la pubblica sicurezza possa

svolgere con efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un

invito diretto a fare acquisire all'autorità informazioni, notizie e

chiarimenti, che si palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento

dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli

organi di polizia, resterebbe privo di ogni efficacia se non fosse

assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza

effettiva della persona, che, sebbene legittimamente convocata, non

compare dinanzi all'autorità, né giustifica in alcun modo la sua

assenza. L'accompagnamento coattivo è misura che consegue ad un

comportamento omissivo della persona invitata a comparire,

comportamento che chiaramente mostra la volontà del cittadino di

sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia.

3. - Posto che, per quanto innanzi si è detto, il potere di

disporre l'accompagnamento coattivo è strumento necessario per

l'attuazione dei fini ai quali è preordinato l'obbligo di ottemperare

all'invito previsto dal primo comma dell'art. 15, ne discende la

conseguenza che l'attuale questione di legittimità costituzionale deve

essere decisa tenendo presenti gli interessi generali che la normativa,

valutata nel suo complesso, vuol soddisfare.

Non si può dubitare, certo, che l'accompagnamento coattivo integri

un'ipotesi di restrizione della libertà personale e che, pertanto, la

norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata

dall'art. 13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la

questione sia infondata giacché nella norma impugnata è dato

rinvenire i presupposti richiesti dall'art. 13 della Costituzione per

il legittimo conferimento all'autorità di p.s. di poteri che incidano

sulla libertà personale.

Si è già posto in evidenza che le finalità giustificatrici

dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare

l'ordine rivolto dall'autorità di p.s. solo quando si è in presenza

di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione

dell'invitato. È ovvio che l'effettiva sussistenza di dette ragioni,

come è condizione di legittimità dell'ordine, così è condizione di

legittimità dell'accompagnamento coattivo in caso di disobbedienza a

quell'ordine.

La norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo può

essere disposto solamente nel caso in cui l'interessato - senza

giustificato motivo - non si presenti nel termine stabilito.

La tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere che

l'autorità di p.s. possa esercitare il potere di cui trattasi in modo

assolutamente arbitrario ed indiscriminato.

Nessun rilievo nel caso di specie può essere attribuito alla

circostanza che per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia

previsto la procedura di convalida da parte della Costituzione. È

evidente che tale procedura è necessaria solo quando si tratti di

provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della libertà e,

nel caso dell'accompagnamento coattivo, detta condizione non ricorre

trattandosi di provvedimento che incide in modo del tutto temporaneo

sulla libertà personale. In ogni caso l'interessato, sia pure a

posteriori, potrà sempre provocare, coi normali rimedi

giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorità giudiziaria,

della legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di p.s.:

ed in ciò risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa

conferito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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