Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/1967 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1965 dal

Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di

Silvestri Elio ed altri, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1965

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29

gennaio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor Elio

Silvestri il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il quale sancisce, nel primo

comma, che "chiunque, invitato dall'autorità di p.s. a comparire

davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto, senza

giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o

con l'ammenda fino a lire 4.000". Secondo l'ordinanza il secondo comma

dello stesso articolo chiarisce "la portata coattiva della

disposizione", in quanto dà facoltà alla autorità di p.s. di

"disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della

persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine

prescritto". Da qui il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della

Costituzione secondo il quale "non è ammessa forma alcuna di

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato

dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla

legge".

Secondo l'ordinanza non si potrebbero trovare "utili ragioni" del

potere diretto conferito dalla norma impugnata. La necessità che il

cittadino collabori con l'autorità sarebbe implicita nella coscienza

civica e non avrebbe bisogno di forme coattive. D'altra parte, il

sistema legislativo vigente sanziona penalmente il rifiuto del

cittadino a comparire davanti all'autorità (a prescindere dal caso in

esame), soltanto quando il cittadino rifiuti di ottemperare all'ordine

di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria per testimoniare; ma

in questo caso le penalità previste dalla legge troverebbero

fondamento nella violazione inerente al pubblico ufficio di testimone

al quale non è dato ad alcun cittadino di sottrarsi. Nemmeno la

disobbedienza dell'imputato all'ordine di comparizione emesso

dall'autorità giudiziaria è sanzionato in alcun modo, tranne nel caso

ricorrano determinate circostanze previste dalla legge che consentono

l'accompagnamento coattivo. Infine non si potrebbe, sempre ad avviso

del Tribunale di Ascoli Piceno, far ricorso all'art. 23 della

Costituzione per l'inesistenza, nel caso in esame, delle esigenze di

utilità sociale che ispirano questa norma costituzionale, quando pone

come dovere civico una determinata prestazione personale o economica.

L'invito a comparire, infatti, previsto dalla norma impugnata, non

troverebbe riscontro in una situazione od esigenza obiettiva; non

darebbe luogo a una prestazione che qualifichi colui che è tenuto a

prestarla come pubblico ufficiale; ma avrebbe natura di atto di imperio

dell'autorità sul cittadino, privato così di quella generale garanzia

dei diritti di libertà personale costituita dall'intervento

dell'autorità giudiziaria.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966.

2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 2 dicembre 1965 e una

memoria il 16 febbraio 1967.

In primo luogo l'Avvocatura sostiene che nel giudizio a quo sarebbe

rilevante soltanto la questione della norma contenuta nel primo comma

dell'art. 15 del testo unico delle leggi di p.s., che prevede l'invito

a comparire, soltanto questa questione potendosi porre in relazione col

reato contestato all'imputato Elio Silvestri.

Circoscritta così la questione, essa dovrebbe essere dichiarata

infondata. Vero è che ogni norma precettiva è in qualche modo

limitativa della libertà personale, in quanto impone un determinato

comportamento commissivo od omissivo, ma non si può dire che ogni

limitazione della libertà personale possa essere ricondotta

nell'ambito di efficacia dell'art. 13, che, giusta la giurisprudenza di

questa Corte, prevede il divieto di forme di coercizione fisica della

persona e di menomazioni della libertà morale che implichino un

assoggettamento totale della persona all'altrui potere: tanto che la

Corte avrebbe ritenuto insussistente la violazione della norma

dell'art. 13 della Costituzione tutte le volte che si è trattato di

limitazioni di moderata intensità ed estensione, che non assumono il

carattere di una menomazione della libertà fisica o morale.

Il caso in esame, poi, troverebbe fondamento, contrariamente a

quanto assume l'ordinanza, nell'art. 23 della Costituzione che, per

scopi di utilità sociale, prevede la possibilità di imporre per legge

prestazioni personali, trattandosi appunto di un dovere di

collaborazione civica con gli organi preposti al mantenimento

dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Né si può

temere che la norma impugnata possa conferire all'autorità di p.s. un

potere assolutamente arbitrario ed indiscriminato; la Corte di

cassazione avendo affermato la sindacabilità del provvedimento emanato

in base alla norma impugnata.

L'Avvocatura respinge altresì l'argomento addotto dall'ordinanza

secondo il quale, se è consentito non comparire davanti al giudice che

abbia emesso ordine di comparizione, a maggior ragione dovrebbe essere

lecito non ottemperare all'invito della autorità di pubblica

sicurezza. Secondo l'Avvocatura tra le due situazioni vi sarebbe una

differenza qualitativa, la comparizione dell'imputato essendo

preordinata in vista dell'interrogatorio e della difesa dell'imputato,

al quale è rimessa logicamente la facoltà di far valere le sue

eventuali ragioni con la presenza personale; ed essendo, invece,

l'invito a comparire un dovere civico inteso a rendere possibile

l'attività dell'autorità di pubblica sicurezza mediante la

collaborazione dei cittadini.

3. - L'Avvocatura, pur ritenendo, come s'è riferito, che la

questione di legittimità costituzionale debba limitarsi al primo comma

dell'art. 15 del T.U., esamina anche la questione di legittimità del

secondo comma di quest'articolo, ritenendola non fondata, in primo

luogo perché l'invito senza possibilità dell'accompagnamento

resterebbe in gran parte svuotato di efficacia impedendo all'autorità

di p.s. di poter svolgere i suoi compiti, sia perché, giusta

l'insegnamento della Cassazione, l'accompagnamento sarebbe una misura

amministrativa che segue ad una ribellione del cittadino ad un ordine

legalmente dato, sicché la momentanea restrizione della libertà

personale deriverebbe sì da un apprezzamento discrezionale della

pubblica sicurezza, ma da un apprezzamento conseguente ad un atto di

volontà del cittadino in contrasto con gli interessi tutelati dalla

norma dell'art. 15. La facoltà di cui si parla avrebbe perciò

carattere meramente strumentale perché l'autorità di p.s. possa

svolgere la sua funzione e costituirebbe un effetto dell'esecutorietà

dell'ordine emanato dall'autorità di p.s. ai sensi dell'art. 5 del

T.U. citato.

L'Avvocatura conclude, ricordando che dalla relazione della la

Commissione permanente del Senato si ricava che la Commissione stessa

ritenne opportuno conservare l'art. 15 inalterato, perché l'abolizione

dell'accompagnamento coattivo avrebbe reso "frustraneo" l'invito a

comparire.

4. - All'udienza pubblica del 1 marzo l'Avvocatura si è riportata

agli scritti difensivi e alle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di

Ascoli Piceno deve intendersi limitata al primo comma dell'art. 15 del

T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, che contiene la norma la quale commina a chi, invitato

dall'autorità di p.s. a comparire davanti ad essa, non si presenti nel

termine prescritto senza giustificato motivo, l'arresto fino a 15

giorni o l'ammenda fino a lire 4.000. Vero è che l'ordinanza fa in

qualche punto riferimento anche al secondo comma dell'articolo citato,

che prevede l'accompagnamento coattivo della persona invitata e non

presentatasi nel termine stabilito, ma è un riferimento fatto al fine

di dedurne l'illegittimità della norma del primo comma, per chiarirne,

dice l'ordinanza stessa, "la portata coattiva", non già per sottoporre

all'esame di questa Corte la relativa questione di costituzionalità.

D'altra parte, in coerenza con i suoi precedenti, la Corte, per

individuare esattamente la questione ad essa sottoposta, non può, in

casi come questo, non fare riferimento all'imputazione che ha provocato

il procedimento a quo, la quale, come risulta dagli atti, è appunto

quella del reato di cui al primo comma dell'art. 15 citato, non

essendosi il sig. Elio Silvestri presentato all'autorità di p.s.,

benché regolarmente invitato.

2. - La questione di costituzionalità, così individuata, è

infondata. Non può infatti profilarsi in alcun modo un contrasto tra

l'art. 13 della Costituzione, del quale più volte la Corte ha chiarito

la portata (sentenze n. 2 del 14 giugno 1956, n. 11 del 19 giugno 1956,

n. 27 del 20 aprile 1959, n. 49 del 9 luglio 1959, n. 12 del 15 marzo

1960, n. 45 del 21 giugno 1960, n. 30 del 22 marzo 1962, n. 72 del 24

maggio 1963, n. 23 del 4 marzo 1964 e n. 68 del 20 giugno 1964), e la

norma impugnata, la quale si limita a sanzionare la disobbedienza a un

ordine legittimo dell'autorità, come in altri numerosi casi previsti

dall'ordinamento vigente e, in via generale, dall'art. 650 del Codice

penale. Alla base della legittimità della norma impugnata c'è infatti

il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per

la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la

pubblica tranquillità: dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte,

contrariamente a quanto pare ritenere l'ordinanza, nell'art. 23 della

Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali o

patrimoniali in base alla legge.

Né si può dire che la facoltà riconosciuta alla autorità di

p.s. possa tramutarsi in arbitrio, perché il provvedimento relativo,

com'è costante giurisprudenza, non sfugge ai rimedi giurisdizionali,

che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dei casi che

attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire, e in

maniera non conforme al decoro e alla dignità del cittadino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza del

Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità costituzionale della

norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di

p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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