[1](Art. 14 T. U. 1926).

[2]((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione)).58

[3]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 5 agosto 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede "l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto", è complementare ed integrativa di quella contenuta nel primo comma dello stesso articolo che si limita a sanzionare con l'arresto o l'ammenda la disobbedienza all'invito di comparizione emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. La facoltà di ordinare l'accompagnamento rappresenta un mezzo indispensabile perché la p.s. possa svolgere con efficacia ed immediatezza le sue funzioni di prevenzione e repressione dei reati e di tutela della sicurezza e della pubblica tranquillità.

    Art. 13 cost. · Art. 15 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 52/1967

    Questione infondata
    24 aprile 1967

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimità della norma impugnata c'è, infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità: dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si può dire che la facoltà riconosciuta all'autorità di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perché il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignità del cittadino.

    Art. 13 cost. · Art. 15 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994. 16 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: Chiunqueaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivotolto: , e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento aggiunto: e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

    Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art15 · fonte del testo

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