[1](Art. 15 T. U. 1926).

[2]Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorita'.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 106/1975

    Questione infondata
    7 maggio 1975

    La facoltà riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, è intesa al fine di controllare, senza limiti di tempo, la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalità tecnica dei locali e nell'interesse primario dell'incolumità delle persone intervenute. Tale facoltà non contrasta con la libertà di domicilio garantita dall'art. 14 Cost. poiché, escluso che gli ambienti unicamente destinati ad attività teatrale possono qualificarsi domicilio degli utenti, ed anche ammessa l'equiparazione agli effetti della tutelabilità da violazioni del concetto di domicilio con quello di privata dimora nell'ipotesi in cui un teatro venga adibito temporaneamente ed occasionalmente ad attività privata, deve pur sempre rimanere fermo il principio che l'art. 14 Cost. non può non consentire deroghe a tutela di interessi generali, come è appunto l'interesse all'incolumità pubblica, al quale espressamente del resto si richiama il comma terzo dello stesso art. 14.

    Art. 2 cost. · Art. 14 cost. · Art. 17 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art16 · fonte del testo

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