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[1](Art. 139 T. U. 1926).
[2]Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
[3]1° essere cittadino italiano ((o di uno Stato membro dell'Unione europea));
[4]2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
[5]3° sapere leggere e scrivere;
[6]4° non avere riportato condanna per delitto;
[7]5° essere persona di ottima condotta politica e morale;62
[8]6° essere munito della carta di identita';
[9]7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
[10]La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.
[11]((Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
62La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziche' "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilita' dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".
Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 16 dicembre 2005
