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[1](Art. 139 T. U. 1926).
[2]Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
[3]1° essere cittadino italiano;
[4]2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
[5]3° sapere leggere e scrivere;
[6]4° non avere riportato condanna per delitto;
[7]5° essere persona di ottima condotta politica e morale;62
[8]6° essere munito della carta di identita';
[9]7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
[10]La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
62La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziche' "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilita' dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".
Testo in vigore dal 1 agosto 1996 al 10 aprile 2002
