Nella controversia pendente davanti al pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione valendosi dell'art. 1461 del codice civile, non trovano applicazione gli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente, subordinano l'attività degli istituti privati di investigazioni alla licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine. Giacché, in fatto che, il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della controparte in altri e diversi modi. È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.