Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1996 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138, punto 5

(recte: primo comma, n. 5), del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza

emessa il 10 maggio 1995 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso

proposto da De Martino Aniello contro Ministero degli interni,

iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Adito per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di

diniego della approvazione della nomina a guardia particolare

giurata, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con

ordinanza emessa il 10 maggio 1995, pervenuta a questa Corte il 2

settembre 1995, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e

22 della Costituzione, dell'art. 138, punto 5 (recte: primo comma, n.

5), del r.d. 18 giugno 1931, n. 733 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), a norma del quale tra i requisiti previsti per

le guardie particolari giurate è compreso quello di "essere persona

di ottima condotta politica e morale".

Il Tribunale rileva che il provvedimento negativo impugnato era

stato assunto dal prefetto per mancanza del requisito dell'ottima

condotta politica e morale, e che i fatti impeditivi sarebbero

consistiti nell'avere il ricorrente ospitato nella propria abitazione

un terrorista agli arresti domiciliari, per alcuni mesi durante i

quali quest'ultimo avrebbe più volte incontrato altra terrorista, e

nell'avere il medesimo ricorrente presenziato ad una udienza a carico

di "brigatisti appartenenti alla "colonna Walter Alasia "", pur non

essendo egli mai stato imputato di alcun reato.

Ciò premesso, il remittente ritiene che la norma applicata, la

quale consente al prefetto di valutare la moralità, anche politica,

del cittadino secondo parametri soggettivi, senza alcuna garanzia per

il cittadino medesimo e senza il rispetto delle libertà fondamentali

garantite dalla Costituzione, ponga seri dubbi di costituzionalità.

Infatti, secondo il giudice a quo, ogni considerazione della

condotta del cittadino, diversa da quella dei precedenti penali,

potrebbe essere fonte di abuso e di aleatorietà. Ci si dovrebbe

perciò muovere nella stessa logica che ha condotto all'abolizione

della buona condotta quale requisito dell'assunzione nel pubblico

impiego, eliminando dall'ordinamento i margini di discrezionalità

della pubblica amministrazione, non sorretti da obbiettivi riscontri

(quali procedimenti penali, condanne, ecc.), che potrebbero impedire

al cittadino lo svolgimento di attività lecite.

Sarebbe perciò non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 138 del t.u.l.s. "in

quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 21 e 22 della

Costituzione, i quali riconoscono le libertà fondamentali del

cittadino, in primo luogo quella di pensiero, politica e religiosa"

(all'art. 20 della Costituzione, indicato come parametro nel

dispositivo dell'ordinanza, non vi è alcun riferimento nella

motivazione).

La rilevanza della questione discenderebbe, ad avviso

dell'autorità remittente, dalla circostanza che il ricorso non

potrebbe essere accolto stante l'insindacabilità nel merito della

decisione impugnata in ordine alla sussistenza di un requisito non

verificabile oggettivamente, decisione che non apparirebbe affetta da

illogicità macroscopica.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri concludendo per l'infondatezza della questione, segnatamente

nella parte in cui essa mirerebbe a sopprimere in radice il requisito

della buona condotta.

Richiamata la sentenza n. 440 del 1993 di questa Corte, nonché la

sentenza n. 108 del 1994, l'Avvocatura rileva che secondo tale

giurisprudenza sarebbe ragionevole "il mantenimento in casi specifici

del requisito della buona condotta allorché sussista una

" specificazione finalistica " collegata a particolari esigenze o a

provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione".

Alla luce di una lettura della norma attenta ai valori

costituzionali, dovrebbe escludersi che nella nozione di "ottima

condotta politica e morale" possano farsi rientrare le opinioni e gli

atti di natura politica dell'interessato, e non soltanto una sua

eventuale condotta che abbia fatto trasmodare quelle opinioni e

quegli atti in comportamenti riprovevoli o illeciti, quali peraltro

sarebbero l'aver dato ospitalità a terroristi o l'avere avuto

frequentazione con i medesimi.

3. - In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale si

sviluppano gli argomenti già dedotti a sostegno dell'infondatezza

della questione. Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata non

consentirebbe un sindacato sulle convinzioni personali

dell'individuo, ma solo sul comportamento dello stesso, nelle

manifestazioni da cui sia possibile dedurre la sua affidabilità.

La presenza o meno di condanne penali e di altri provvedimenti

dell'autorità giudiziaria non esaurirebbe il novero degli elementi

sintomatici della buona condotta.

Vengono citate in proposito varie disposizioni di legge, da cui si

desumerebbe l'esistenza nell'ordinamento di "serie diversificate di

elementi qualificativi dei requisiti soggettivi - non tutti

tassativamente predeterminati - indicati in relazione alle specifiche

esigenze valutative della " affidabilità" del soggetto, a seconda

delle attività da svolgere".

Il requisito soggettivo in argomento costituirebbe, secondo

l'interveniente, un vero e proprio cardine per la valutazione

dell'affidabilità di personale i cui compiti sono caratterizzati da

connotazioni pubblicistiche. Né sarebbe irragionevole che il

legislatore richieda a coloro che intendono svolgere i compiti di

guardia particolare giurata requisiti non dissimili da quelli

richiesti per l'impiego in una forza di polizia.

Conclude l'Avvocatura che, tenuto conto delle molteplici forme in

cui è ammesso il sindacato sull'eccesso di potere, non potrebbe

essere considerata di pregiudizio l'"apparente ampiezza delle

categorie di fatto apprezzabili", atteso che la discrezionalità

sarebbe soggetta a verifica delle motivazioni in relazione al

pubblico interesse di volta in volta perseguito. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di costituzionalità investe la norma che prevede,

fra i requisiti per la nomina a guardia particolare giurata, quello

secondo cui l'aspirante deve "essere persona di ottima condotta

politica e morale": essa viene denunciata alla luce di numerosi

parametri, gli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della

Costituzione, e cioè in sostanza, oltre che del principio di

eguaglianza, delle norme costituzionali che garantiscono i diritti di

libera espressione, individuale e associata, della persona e i

diritti della coscienza.

2. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

È opportuna una premessa di ordine generale sul contesto in cui la

norma impugnata si inserisce.

Essa è simile a numerose altre, le quali, con espressioni varie e

significati non sempre coincidenti, si riferiscono alla "condotta"

dei soggetti interessati come elemento valutabile ai fini

dell'ammissione a uffici o funzioni pubbliche o a professioni, o ai

fini del rilascio di autorizzazioni amministrative.

Fino al 1984 la "buona condotta" costituiva per legge un requisito

generale per l'accesso agli impieghi civili dello Stato (art. 2,

primo comma, numero 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Molte altre

disposizioni, sia anteriori che posteriori a quella ora richiamata,

rinviavano a quest'ultima o ne estendevano il campo di applicazione

(ad es. art. 10 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale

delle unità sanitarie locali; art. 8 del d.P.R. 31 maggio 1974, n.

417, per gli insegnanti nelle scuole statali), ovvero si riferivano a

requisiti analoghi nel disciplinare l'accesso a particolari categorie

di impieghi pubblici: così, a titolo esemplificativo, si possono

ricordare le norme in tema di accesso alle forze armate (art. 1 della

legge 18 dicembre 1964, n. 1414); alla magistratura ordinaria (artt.

8 e 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12); ai corpi di polizia (art.

6, numero 7, del r.d. 30 novembre 1930, n. 1629; art. 5 della legge 7

dicembre 1959, n. 1083; artt. 47, 52 e 55 della legge 1 aprile 1981,

n. 121); agli impieghi nei comuni e nelle province (art. 7 del r.d. 3

marzo 1934, n. 383, ora abrogato dall'art. 64, lettera c), della

legge 8 giugno 1990, n. 142; nonché art. 1 del d.P.R. 23 giugno

1972, n. 749, per i segretari comunali e provinciali).

Parimenti, norme analoghe prevedevano il requisito della buona

condotta o requisiti similari per l'accesso a uffici onorari (ad es.

artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'ufficio di

giudice popolare nelle corti d'assise; art. 4 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, per i componenti delle commissioni tributarie: ma la

norma non è ripresa dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

545, contenente il nuovo ordinamento delle commissioni; art. 23 del

d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, per i volontari nei servizi di

protezione civile; art. 3 del d.m. giustizia del 30 ottobre 1979, per

i presidenti di uffici elettorali) o per l'accesso a professioni o ad

albi professionali (cfr., in generale, art. 2 della legge 25 aprile

1938, n. 897, e inoltre, per esempio, art. 5 della legge 16 febbraio

1913, n. 89, per i notai; art. 17 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n.

1578, per i procuratori legali; art. 31 della legge 3 febbraio 1963,

n. 69, per i giornalisti; art. 48 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,

per gli spedizionieri doganali).

Infine era previsto che le autorizzazioni di polizia - in generale,

e in particolare quelle in materia di armi e di porto d'armi -

potessero essere negate a chi non fosse in grado di provare la

propria buona condotta (artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n.

733, su cui si veda però la sentenza di questa Corte n. 440 del

1993; art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Come si è accennato, molteplici sono le espressioni usate dal

legislatore per indicare il requisito in questione. Così, talora si

richiede semplicemente la "buona condotta", talaltra si richiede

l'"essere" o l'"essere persona" di buona condotta, talaltra ancora

"tenere" o l'"avere sempre tenuto" buona condotta. E ancora, ci si

riferisce alla "condotta" non altrimenti qualificata, o alla condotta

"morale" o "politica e morale", ovvero "civile, morale epolitica",

senza che in realtà sia dato di collegare tali varianti alla

specificità delle funzioni o degli impieghi piuttosto che soltanto

all'epoca cui risale la norma o ad una scelta del legislatore del

momento. Parimenti, la condotta richiesta viene definita volta a

volta "buona", "specchiata", "specchiatissima ed illibata",

"incensurabile", o, come nel caso della norma denunciata in questa

sede, "ottima", senza che, ancora una volta, sia dato di comprendere

esattamente la ragione e la portata di tali differenti locuzioni, né

se esse debbano intendersi come equivalenti.

Da tempo giurisprudenza e dottrina si sono misurate con le

incertezze ed i problemi cui tali norme danno luogo, specie in

rapporto al carattere indefinito del requisito e alla conseguente

larghezza di apprezzamento discrezionale che ne deriva in capo

all'amministrazione che decide sull'ammissione agli uffici o sul

rilascio delle autorizzazioni.

3. - Fu sostanzialmente per considerazioni legate all'eccessiva

discrezionalità di apprezzamento che veniva consentita

nell'accertamento e nella valutazione della buona condotta che il

Parlamento si indusse a disporre, con l'articolo unico della legge 29

ottobre 1984, n. 732, che "ai fini dell'accesso agli impieghi

pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso

del requisito della "buona condotta" ", e ad abrogare

"conseguentemente" l'art. 2, primo comma, numero 3, del testo unico

sugli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957), oltre ad

"ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto" dalla

stessa legge.

Tuttavia questa abolizione apparentemente generale del requisito

della buona condotta non ha prodotto l'effetto di espungere

dall'ordinamento tutte le previsioni che vi facevano riferimento, e

di superare la relativa problematica. Non solo infatti la

giurisprudenza ha chiarito che l'abolizione, riguardando l'accesso

agli impieghi pubblici, non ha toccato le norme che richiedono la

buona condotta come requisito per il rilascio di autorizzazioni

amministrative (anzi, successive leggi hanno nuovamente imposto il

requisito in questione: cfr. l'art. 19 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

304, in materia di stupefacenti; l'art. 123 del d.lgs. 30 aprile

1992, n. 285, per i titolari di autoscuole), né - si deve ritenere -

le analoghe norme sull'accesso alle varie professioni; ma neppure si

è ritenuto che l'abrogazione incidesse sulle norme che prevedono

requisiti attinenti alla condotta ai fini dell'accesso a specifici

impieghi, e anzitutto alla magistratura. Anzi, la relativa norma

dell'ordinamento giudiziario (art. 124, quinto comma, del r.d. n. 12

del 1941) è stata assunta dallo stesso legislatore come paradigma

per altri casi: così l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,

ha disposto che per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia "è

richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite

per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"; e, ancor

più di recente, l'art. 41 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha

esteso l'applicabilità del citato art. 26 - e quindi, mediatamente,

della norma dell'ordinamento giudiziario - "ai fini delle assunzioni

di personale (...) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e

le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia

di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia".

Così che può dirsi, da un lato, che la buona condotta, se non è

più requisito generale di accesso agli impieghi pubblici, è tuttora

richiesta per l'accesso a varie categorie di impieghi; dall'altro

lato, che la misura abolitiva disposta dal legislatore del 1984 (sia

pure senza completa considerazione dello stato dell'ordinamento, e

con prevalente attenzione all'esigenza di incidere sulle modalità di

certificazione della buona condotta) e le successive scelte

legislative manifestano la tendenza dell'ordinamento a non rinunciare

a valutazioni di questo tipo, ma a richiederle, piuttosto che in via

generale, con riguardo a specifiche funzioni: il che dovrebbe

comportare però anche una maggiore specificazione del contenuto del

requisito, cioè del tipo di condotte che possono legittimamente

essere prese in considerazione ai fini delle relative valutazioni.

4. - La Corte ha avuto occasione più volte di intervenire nella

materia in discussione, ma finora per lo più con riferimento ad

aspetti collaterali rispetto a quello prospettato ora dal giudice

remittente (cfr. sentenza n. 61 del 1965; ordinanza n. 272 del 1992;

sentenza n. 107 del 1994; ordinanza n. 326 del 1995).

Più direttamente inerenti all'oggetto della questione in esame

sono le decisioni assunte con le sentenze n. 440 del 1993 e n. 108

del 1994. Quest'ultima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, nonché l'illegittimità

costituzionale conseguenziale dell'art. 124, terzo comma,

dell'ordinamento giudiziario, limitatamente alla parte in cui, nel

disciplinare i requisiti di ammissione rispettivamente alla polizia

di Stato e alla magistratura ordinaria, prevedevano l'esclusione di

coloro che non risultassero "appartenenti a famiglia di estimazione

morale indiscussa". In quella occasione la Corte affermò che "non

è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che

aspiri ad entrare nella polizia di Stato sia accertata anche con

riferimento all'atteggiamento e al comportamento dell'interessato nei

suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia", sottolineando

peraltro che, per rispettare i principi costituzionali, l'esclusione

dall'accesso all'impiego deve basarsi "su valutazioni imparziali

aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili".

A sua volta la sentenza n. 440 del 1993 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale delle norme del testo unico di

pubblica sicurezza che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di

polizia, richiedevano che fosse l'interessato a dover provare la

propria buona condotta.

Nel motivare tale decisione si osservò che "il requisito della

buona condotta (...) rappresenta la base per vari giudizi di

affidabilità devoluti all'autorità amministrativa e, come tale, non

può essere giudicato in se stesso lesivo di quei principi di

ragionevolezza ai quali ogni ordinamento è tenuto ad ispirarsi". E

tuttavia la Corte aggiunse che "la latitudine di apprezzamento che a

tale requisito è connessa esige, per non confliggere con

inderogabili esigenze di determinatezza e perché sia scongiurato il

pericolo di sconfinare nell'arbitrio, una specificazione finalistica,

riferita cioè alle particolari esigenze che l'accertamento deve

soddisfare per le finalità correlate con il tipo di abilitazione o

di autorizzazione richiesta".

Ancora in quella occasione si osservò come fosse stata ritenuta la

caducazione per desuetudine o per incompatibilità con i principi

costituzionali di "riferimenti legislativi alla buona condotta

contenuti in leggi anteriori alla Costituzione", come nei casi "nei

quali si erano venuti aggiungendo al requisito stesso altri attributi

specifici, o dati di qualificazione, dal dubbio contenuto:

segnatamente quelli della "buona condotta civile, morale e

politica" ", notando che tale legislazione "ha contribuito ad

aumentare, nonostante l'apparente specificazione, il relativismo

proprio della nozione (specie per quanto attiene alla buona condotta

morale) o l'anticostituzionale discriminazione tra cittadini (per

quanto attiene alla buona condotta politica)".

5. - Il quadro sommariamente tracciato consente già di pervenire

ad alcune conclusioni.

Deve riaffermarsi anzitutto che, sia in materia di accesso a

impieghi o funzioni pubbliche, sia in materia di autorizzazioni

incidenti - come nella specie in esame - sullo svolgimento di

attività dei privati, può bensì ammettersi la previsione di

requisiti attitudinali o di affidabilità, per il corretto

svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del

soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e

accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di

funzione o di attività da svolgere, e che siano oggetto di

imparziale accertamento e di ragionevole valutazione da parte

dell'amministrazione, salvo il sindacato in sede giurisdizionale.

Tuttavia, perché siano rispettati i principi costituzionali, e in

particolare il principio di eguaglianza e le libertà fondamentali

riconosciute dalla Costituzione, è necessario che sussistano precise

limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui può darsi

legittimamente rilievo, sia alle modalità del loro accertamento.

Quanto a quest'ultimo aspetto è sufficiente rinviare a quanto è

stato chiarito circa l'onere della prova, la necessaria

verificabilità oggettiva dei fatti, l'obbligo di motivazione

specifica dei provvedimenti di diniego, nelle citate sentenze n. 440

del 1993, nn. 107 e 108 del 1994, nonché nella sentenza n. 203 del

1995.

Quanto al tipo di condotte rilevanti, a parte l'esigenza di

riconducibilità delle condotte al soggetto, e di concreta

verificabilità e di sindacabilità delle valutazioni effettuate, se

non è praticabile una integrale tipizzazione delle fattispecie,

debbono però tenersi fermi alcuni limiti soprattutto di ordine

negativo.

In primo luogo, deve escludersi che fra le condotte valutabili

della persona possano includersi atteggiamenti di carattere

ideologico, religioso o politico, o scelte di adesione ad

associazioni, movimenti, partiti lecitamente operanti

nell'ordinamento e l'appartenenza ai quali non sia, in ipotesi

determinate, ritenuta normativamente incompatibile con la funzione

specifica.

Da questo punto di vista, non è ammissibile, sul piano

costituzionale, che si preveda come requisito una buona condotta

"politica". Il divieto di discriminazioni politiche o in base alle

"opinioni politiche" è un principio fondamentale dell'ordinamento

democratico, costituendo parte del nucleo essenziale dell'eguaglianza

"davanti alla legge", e della garanzia di effettiva partecipazione di

tutti all'organizzazione "politica" del Paese, sancito dall'art. 3,

primo e secondo comma, della Costituzione. Il divieto di

discriminazione trae conferme e precisazione in altre norme e

principi costituzionali. Così, il divieto di misure restrittive

della capacità giuridica per "motivi politici" (art. 22), il diritto

di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge

penale (art. 18), il diritto di associarsi liberamente in partiti

operanti con metodo democratico (art. 49), con le sole restrizioni

eventualmente previste dalla legge (art. 98, terzo comma), il diritto

di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21), e più in

generale l'ispirazione democratica e pluralistica della Costituzione,

precludono certamente la possibilità di far discendere conseguenze

discriminanti dalle scelte politiche del cittadino.

Né si potrebbe addurre in contrario il riferimento, nelle norme

costituzionali, a doveri "politici" o di "solidarietà politica",

poiché in un sistema democratico essi non possono che essere

configurati dalla legge e assistiti dalle sole sanzioni legalmente

stabilite, senza dunque che il modo o il grado del loro adempimento

possa costituire oggetto di ulteriori valutazioni discrezionali.

In secondo luogo, per quanto riguarda condotte apprezzabili sotto

il profilo "morale", deve operarsi una netta distinzione fra condotte

aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto

per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta

per volta considerate, e che dunque possono essere legittimamente

oggetto di valutazione a questi effetti; e condotte riconducibili

esclusivamente ad una dimensione "privata" o alla sfera della vita e

della libertà individuale, in quanto tali non suscettibili di essere

valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività

pubbliche o comunque soggette a controllo pubblico.

Sotto altro profilo, non potranno essere considerate né valutate

condotte che, per la loro natura, o per la loro occasionalità o per

la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano

ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al

momento in cui il requisito della condotta assume rilievo) sulla

affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della

specifica funzione o attività considerata.

Non è infatti ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da

un soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative

diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non

suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare

un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per

l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta,

traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale.

6. - Alla luce di quanto si è detto, la norma denunciata non

appare, per diversi aspetti, conforme ai parametri costituzionali

invocati.

In primo luogo, eccede palesemente i limiti delle valutazioni

costituzionalmente ammissibili il riferimento ad una condotta

"politica".

In secondo luogo, anche il riferimento generico alla condotta

"morale" si rivela in contrasto con l'esigenza di limitare la

valutabilità agli aspetti della "moralità" della persona che

possano avere concreta incidenza sulla sua attitudine ed

affidabilità in vista della funzione di guardia particolare giurata.

In terzo luogo, la richiesta di una "ottima" condotta - espressione

cui la giurisprudenza non ha mancato di attribuire il significato di

requisito diverso e ulteriore rispetto alla semplice "buona condotta"

- non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia

particolare giurata, specie se si considera che per l'accesso ai

corpi di polizia la legge, per lungo tempo, ha prescritto il solo

requisito della "buona condotta" (art. 6 del r.d. n. 1629 del 1930;

art. 5 della legge n. 1083 del 1959; artt. 47, 52 e 55 della legge n.

121 del 1981: anche se di recente l'art. 26 della legge n. 53 del

1989, rinviando alla corrispondente norma dell'ordinamento

giudiziario, ha posto il requisito, ancora una volta diversamente

definito, della "moralità e condotta incensurabili"). L'attività di

guardia particolare giurata, ancorché abbia "scopi convergenti con

le finalità della funzione di polizia" (sentenza n. 61 del 1965),

non presenta caratteristiche tali da giustificare requisiti di

accesso più severi di quelli previsti per l'accesso ai corpi statali

di polizia.

7. - L'illegittimità costituzionale della norma denunciata non ne

investe tuttavia l'intera portata, bensì solo la parte eccedente i

limiti entro i quali, come si è detto, la condotta dell'aspirante

può legittimamente essere valutata ai fini della approvazione della

nomina da parte dell'autorità pubblica.

Una ridefinizione legislativa del requisito in esame, e più in

generale degli analoghi requisiti di accesso alle funzioni pubbliche

e alle attività soggette a controllo pubblico, dovrà ispirarsi ad

un criterio di riordino che superi definitivamente l'attuale assetto

normativo, in cui continuano ad operare (e anzi sono oggetto di nuovi

rinvii ed estensioni) disposizioni anteriori alla Costituzione

repubblicana e non adeguate ai principi di questa.

In mancanza di nuovi interventi legislativi, le autorità

amministrative competenti, sotto il controllo degli organi della

giurisdizione, applicheranno la disposizione denunciata col contenuto

normativo che residua a seguito della presente pronuncia di

illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo

comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i

requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a)

consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b)

richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente

di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti

sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare

le relative funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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