[1]Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:

  • a)i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;33
  • b)i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonche' contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;33
  • c)i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

[2]Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti.33

[3]Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.46

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 42 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 06/02/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), limitatamente alle parole "definitivi"; 2) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato".

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale con sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002, n. 305 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 143, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19393/2025

    14 luglio 2025

    Il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, da parte di soggetti dagli stessi non direttamente contemplati, decorre, ex art. 146 T.U. acque, dalla conoscenza legale dell'atto, conseguente all'assolvimento di un onere di pubblicazione qualificato - ossia la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o nel Foglio degli annunci legali della Provincia - , essendo a tal fine inidonea la pubblicazione sul sito della Rete Civica dell'Alto-Adige, prevista dall'art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, in quanto l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva, mentre tale disposizione non attribuisce alla pubblicazione telematica valore ufficiale di pubblicità legale.

    Art. 143 · Art. 146 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 18 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 8 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19237/2025

    13 luglio 2025

    L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche alle sentenze rese nel giudizio di rettificazione, di cui all'art. 204 del T.U. acque, che riguardano casi di giurisdizione diretta, ove il TSAP abbia ritenuto di accogliere la domanda di rettificazione e abbia pronunciato nel merito).

    Art. 143 · Art. 204 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 8 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 305/2002

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2002

    È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.

    Art. 139 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 143 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 42/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    Una volta posto (v. massima A) il principio della facoltatività dei ricorsi amministrativi e venuta meno nel sistema generale della giustizia amministrativa la regola della definitività del provvedimento impugnato, non può giustificarsi il mantenimento di questa regola, previsto dall'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La specialità della materia, se può giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato, quale è il Tribunale superiore delle acque pubbliche, del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata quanto alle modalità ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del testo unico sulle acque approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso solo avverso i provvedimenti "definitivi", restando assorbito l'esame degli altri profili, dedotti in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. - S. n. 190/1985.

    Art. 143 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 194 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 337/1991

    Questione inammissibile
    11 luglio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art143 · fonte del testo

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