Corte costituzionale

Sentenza n. 305/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il

9 maggio 2001 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sul

ricorso proposto dal Consorzio per l'incremento della irrigazione nel

territorio cremonese contro il comune di Spino d'Adda ed altri,

iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2001 e pubblica nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio per l'incremento della

irrigazione nel territorio cremonese;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Maria Cristina Zavatti per il Consorzio per

l'incremento della irrigazione nel territorio cremonese.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza

del 9 maggio 2001, depositata il 22 maggio 2001, solleva questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139

e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici), "nella parte in cui non prevede la nomina di uno o più

supplenti destinati a sostituire i membri effettivi del Tribunale

superiore delle acque pubbliche nel caso in cui uno o più di tale

membri effettivi siano obbligati ad astenersi in presenza di uno dei

motivi stabiliti dall'art. 51, primo comma, cod. proc. civ.", in

riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e

secondo comma, e 113 della Costituzione.

2. - La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di

rinvio - a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della

Corte di cassazione della sentenza n. 78 del 24 novembre 1997

pronunciata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche -

ritualmente riassunto dal Consorzio per l'incremento dell'irrigazione

nel territorio cremonese ed avente ad oggetto l'annullamento

dell'ordinanza n. 19 del 1 giugno 1993 con la quale il sindaco del

comune di Spino d'Adda dispose la demolizione di opere edilizie di

contenimento dell'argine del canale "Vacchelli" perché realizzate in

assenza di autorizzazione.

2.1. - Il giudice a quo espone che, a norma dell'ultimo comma

del citato art.143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle

materie indicate in tale articolo il Tribunale superiore decide con

sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato

e con un tecnico e che l'art. 139 dello stesso regio decreto

disciplina la composizione del Tribunale superiore delle acque

pubbliche e stabilisce che esso è composto di un presidente, di

quattro consiglieri di Stato, di quattro magistrati scelti fra i

consiglieri di Cassazione e di tre tecnici, membri effettivi del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di

amministrazione attiva.

Il collegio chiamato a pronunziare la sentenza in sede di rinvio

- rileva il rimettente - non potrà che essere composto da almeno uno

dei giudici che hanno già conosciuto della causa nel precedente

giudizio, in quanto il collegio che ha pronunciato la sentenza n. 78

del 1997, poi cassata con rinvio dalla Corte suprema, era costituito

da sette votanti, tra i quali tre consiglieri di Stato, e due di

questi ultimi sono attualmente componenti del Tribunale superiore per

il quinquennio in corso.

Il giudice a quo - tenuto conto che, a norma dell'art. 51, comma

primo, n. 4 cod. proc. civ., "applicabile anche ai giudizi davanti al

Tribunale superiore delle acque pubbliche, per effetto del rinvio di

cui all'art. 208 del regio decreto n. 1775 del 1933", il magistrato

ha l'obbligo di astenersi quando ha conosciuto della causa quale

giudicante in altro grado del processo - ritiene che il costante

orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in mancanza d'istanza

di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di

astenersi per avere conosciuto della causa in un precedente grado del

processo non determini nullità della sentenza e non è deducibile

come motivo d'impugnazione, dovrebbe essere riesaminato, in virtù

della nuova formulazione dell'art. 111, secondo comma, della

Costituzione. Inoltre, non si potrebbe pretendere che un giudice, per

assicurare la formazione del collegio, debba esporsi non soltanto ad

essere ricusato, ma debba coscientemente violare un obbligo che gli

è imposto dalla legge.

La situazione, dunque, non sarebbe "allo stato superabile se non

imponendo al collegio di emettere una decisione che, ancorché non

viziata sul piano processuale - non configurandosi una nullità

deducibile in sede d'impugnazione in difetto di un'istanza di

ricusazione - si collocherebbe in un quadro di non conformità al

diritto" ed in contrasto con un fondamentale valore costituzionale.

Il giudice a quo pone in risalto il fatto che la determinazione

per legge della pianta organica e l'assenza di membri supplenti non

consentono, in virtù anche della riserva di legge ex art. 108 della

Costituzione, interventi di natura amministrativa, quali applicazioni

e supplenze. Le parti, però, hanno "diritto ad una decisione, come

espressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.),

l'esercizio della funzione giurisdizionale deve essere assicurato

(artt. 102 e 103 Cost.), e tale esercizio deve attuarsi mediante un

giusto processo regolato dalla legge (art. 111, primo comma, Cost.),

davanti a un giudice che non soltanto sia ma si presenti anche

imparziale (art. 111, secondo comma, Cost.)".

La questione, dunque, non sarebbe manifestamente infondata

perché l'impossibilità di comporre il collegio giudicante, in

conformità alla disciplina processuale vigente, si tradurrebbe "in

un vulnus per il corretto esercizio della giurisdizione", incidendo

sia sul diritto di agire in giudizio, privato del contenuto proprio

di realizzare la tutela della situazione giuridica vantata in

giudizio, sia sull'attuazione della funzione giurisdizionale nel

rispetto delle condizioni di cui all'art. 111, comma secondo, della

Costituzione.

3. - Nel giudizio si è costituito il Consorzio per l'incremento

dell'irrigazione nel territorio cremonese, chiedendo l'accoglimento

della questione di legittimità costituzionale.

La difesa del Consorzio pone l'accento sull'evidente pregiudizio

del magistrato che abbia già conosciuto i fatti di causa ed abbia

pronunciato decisioni in una fase o grado diverso del processo. Tale

situazione sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali

indicati dal Tribunale superiore nell'ordinanza di rimessione e

renderebbe incostituzionali le norme del testo unico in tema di

giurisdizione sulle "Acque pubbliche", nella parte in cui non

prevedono la sostituzione del giudice che versi in una delle previste

ipotesi di astensione e voglia adempiere al dovere di astenersi.

4. - All'udienza pubblica la parte costituita ha insistito per

l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in

epigrafe ha ad oggetto il combinato disposto degli artt. 139 e 143,

terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 (Testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella

parte in cui non prevede la nomina di supplenti dei membri effettivi

del Tribunale superiore delle acque pubbliche in caso di astensione

in presenza di uno dei motivi stabiliti dall'art. 51, primo comma,

del codice di procedura civile.

Le predette norme contrasterebbero infatti, secondo l'ordinanza

di rimessione, con gli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e

secondo comma, e 113 della Costituzione, in quanto, nel caso di

astensione obbligatoria o in altre ipotesi di legittimo impedimento

di uno o più componenti del Tribunale, la mancata previsione di

membri supplenti e l'impraticabilità di forme di temporanea

sostituzione, determinerebbero l'impossibilità di comporre il

collegio giudicante in conformità alla disciplina processuale

vigente, traducendosi essenzialmente in una lesione del diritto alla

tutela giurisdizionale e in un vulnus al corretto e regolare

esercizio della giurisdizione, sotto i diversi profili evocati dai

parametri costituzionali indicati.

2. - La questione è fondata.

Va premesso che il Tribunale superiore delle acque pubbliche - i

cui componenti durano in carica un quinquennio, ma possono essere

riconfermati - in un giudizio del 1997 aveva emesso, ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775,

una sentenza - poi annullata dalle Sezioni Unite della Corte di

cassazione con rinvio allo stesso Tribunale - con la partecipazione

di sette giudici, tra cui tre appartenenti al Consiglio di Stato, due

dei quali sono componenti del Tribunale superiore anche per il

quinquennio in corso. Ne consegue che del collegio, che ora è

chiamato in sede di rinvio a decidere su quella sentenza,

necessariamente dovrà far parte, tra i tre membri appartenenti al

Consiglio di Stato, almeno uno che aveva già conosciuto la causa nel

precedente giudizio. Sussistono quindi, secondo l'ordinanza di

rimessione, tutti i presupposti perché sorga l'obbligo di astensione

- ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, del codice di

procedura civile, applicabile anche ai giudizi davanti al Tribunale

superiore, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 dello stesso

r.d. n. 1775 del 1933 - a carico appunto di quel giudice, che si

trova nella predetta condizione di incompatibilità.

La dichiarazione di astensione, però, nel caso di specie,

condurrebbe, ad avviso del giudice rimettente, ad una insuperabile

situazione di "blocco" della funzione giurisdizionale, poiché

sarebbe impedita "perfino la costituzione del collegio", non essendo

possibile alcuna forma di sostituzione del componente che si astiene,

dato che la legge fissa la composizione organica del Tribunale

superiore senza prevedere membri supplenti.

Così impostata la questione, il dubbio di costituzionalità

risulta fondato in riferimento al vulnus recato alla correttezza e

alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione. Infatti le norme

denunziate, nella parte in cui omettono di prevedere meccanismi di

sostituzione di membri effettivi del Tribunale superiore nei casi di

astensione obbligatoria, a norma dell'art. 51, primo comma, numero 4

del codice di procedura civile, o in altri casi di legittimo

impedimento, precludono la regolare formazione del collegio

giudicante, determinando così la lesione, sotto vari profili, degli

artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, che

in particolare fissano il principio del diritto di agire in giudizio

per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed

imparziale nell'ambito del "giusto processo". Il principio di

imparzialita-terzietà della giurisdizione ha infatti pieno valore

costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella

diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità

proprie di ciascun tipo di procedimento (cfr., da ultimo, sentenza

n. 78 del 2002). E proprio in riferimento all'ipotesi specifica di

astensione obbligatoria prevista dall'art. 51, primo comma, numero 4

del codice di procedura civile, questa Corte ha affermato che è

ragionevole la scelta legislativa di garantire la

imparzialita-terzietà del giudice attraverso gli istituti

dell'astensione e ricusazione, essendo imprescindibile l'esigenza di

evitare la preesistenza di valutazioni da parte dello stesso giudice

sulla medesina res iudicanda (cfr. sentenza n. 387 del 1999).

Inoltre, la omessa previsione, da parte del combinato disposto

dei citati artt. 139 e 143, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933,

di meccanismi di sostituzione dei membri effettivi del Tribunale

superiore delle acque pubbliche, nelle ipotesi di astensione

obbligatoria specificate dall'art. 51, primo comma, numero 4 del

codice di procedura civile o in altre ipotesi di legittimo

impedimento, comporta la lesione degli invocati parametri

costituzionali, anche perché pregiudica e compromette "la

continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale" (sentenza

n. 156 del 1963), non risultando assicurati congrui modi per colmare

i vuoti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il

necessario funzionamento dell'ufficio (cfr. sentenza n. 392 del

2000).

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di

sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente

impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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