Come la Corte ha più volte affermato, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio 'a quò e non, invece, in una fase processuale anteriore. Perciò, nella specie, difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'art. 201 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost., per la mancata estensione alle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche della disposizione stabilita per le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) che ammette il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e non anche per violazione di legge. L'incidente, promosso con tre ordinanze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nel corso di altrettanti giudizi di rinvio disposti dalla Corte di cassazione in seguito all'annullamento, per violazione di legge, di sentenze dello stesso Tribunale, investe infatti una norma che, riguardando i limiti del potere della Cassazione in sede di sindacato delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, è applicabile solo nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione e nel caso ha già trovato in essi definitiva applicazione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 103, 11 e 113 Cost., dell'art. 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. "in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost."). - Sul punto v. O. n. 332/1987 e S. n. 116/1974. Sui limiti in cui si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di rinvio v. S. nn. 58/1995, 257/1994, 130/1993 e 30/1990. Sulla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale non può chiedersi al giudice delle leggi una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di Cassazione, v. S. nn. 456/1989, 25/1989, 21/1982, 237/1976, 218/1976, 116/1975, 136/1972, 132/1970, 51/1970, 50/1970 e O. nn. 410/1994, 44/1994, 758/1988, 332/1987. red.: G. Leo
Art. 201 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 103 cost.