Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza

emessa il 21 maggio 1990 dal Tribunale superiore della acque

pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Valli di Pasubio contro

la Regione Veneto ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Valli di Pasubio

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato dal Comune di

Valli di Pasubio per l'annullamento del provvedimento dell'ufficio

del genio civile di Vicenza, con il quale era stato concesso ad un

soggetto il diritto di derivare acqua pubblica, il Tribunale

superiore delle acque pubbliche, con ordinanza emessa il 21 maggio

1990 e pervenuta a questa Corte il 25 marzo 1991, dopo aver rilevato

che l'impugnativa era stata proposta senza che fosse previamente

esperito il ricorso gerarchico, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici), nella parte in cui condiziona l'ammissibilità del

ricorso in sede giurisdizionale alla definitività del provvedimento

amministrativo;

che, il giudice a quo rileva che, non essendo applicabile al

giudizio innanzi a lui pendente la riforma, sul punto, del sistema di

giustizia amministrativa, introdotta dalla legge 6 dicembre 1971, n.

1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in mancanza

di espressa norma al riguardo, si è venuta a determinare nell'ambito

della giurisdizione amministrativa, per effetto della norma

impugnata, una diversità di trattamento irrazionale in quanto non

giustificata dalla particolare materia delle acque pubbliche,

compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale ed anzi

attributiva al giudice di una "specialità" nuova e non consentita;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si

è costituito il Comune di Valli di Pasubio, concludendo,

rispettivamente, per la inammissibilità e per l'accoglimento della

questione;

Considerato che questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata (sentenza n. 42 del 1991) ed ha

già esaminata questione identica a quella ora sollevata decidendola

nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 162 del

1991);

che alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione

all'odierna questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque

pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari