Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 146, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19393/2025

    14 luglio 2025

    Il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, da parte di soggetti dagli stessi non direttamente contemplati, decorre, ex art. 146 T.U. acque, dalla conoscenza legale dell'atto, conseguente all'assolvimento di un onere di pubblicazione qualificato - ossia la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o nel Foglio degli annunci legali della Provincia - , essendo a tal fine inidonea la pubblicazione sul sito della Rete Civica dell'Alto-Adige, prevista dall'art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, in quanto l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva, mentre tale disposizione non attribuisce alla pubblicazione telematica valore ufficiale di pubblicità legale.

    Art. 146 · Art. 143 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 18 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art146 · fonte del testo

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