Art. 56 t.u.i.r. — Determinazione del reddito d'impresa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1990 al 1 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita' in societa' di persone. 11 13 Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente; compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267

11

Il D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267, nel modificare l'art. 26, comma 8 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni indicate nel comma 3-bis del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989.

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

13

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, e' differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990".

Testo in vigore dal 29 giugno 1990 al 1 gennaio 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7786/2026

    31 marzo 2026
    • Comodato

    In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).

    Art. 56 t.u.i.r. · Art. 1803 c.c. · Art. 1809 c.c. · Art. 1810 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 370 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2019per 11 anni
  4. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  6. 24 agosto 1995 — 1 gennaio 2004per 8 anni
  7. 20 agosto 1994 — 24 agosto 1995per un anno
  8. 1 marzo 1994 — 20 agosto 1994per 6 mesi
  9. 31 dicembre 1993 — 1 marzo 1994per 2 mesi
  10. 1 gennaio 1992 — 31 dicembre 1993per 2 anni
  11. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1992per un anno
  12. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1991per 6 mesi
  13. 3 agosto 1989 — 29 giugno 1990per 11 mesi
  14. 30 aprile 1989 — 3 agosto 1989per 3 mesi
  15. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1989 al 29 giugno 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

    Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, e' differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art56 · fonte del testo

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