Art. 1811 c.c. — Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 1811 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).
Art. 1811 c.c. · Art. 1803 c.c. · Art. 1809 c.c. · Art. 1810 c.c.
Il contratto di comodato a termine non si trasforma, alla scadenza, in comodato precario per il solo fatto che il comodatario non ha restituito il bene e il comodante non ne ha sollecitato la restituzione, in quanto nel comodato con determinazione di durata l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine e la successiva inerzia del comodante non può essere interpretata come tacita manifestazione di volontà volta a instaurare un nuovo e diverso rapporto contrattuale a tempo indeterminato, ma deve essere qualificata come mera tolleranza inidonea a costituire un titolo di detenzione qualificato e giuridicamente tutelabile. (Nel caso di specie, caratterizzato dall'evidente natura di mera tolleranza dell'atteggiamento di cortesia basato sull'affectio familiaris, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, assunta la trasformazione in comodato precario di un comodato di immobili intervenuto tra padre e figlio, aveva ritenuto che a seguito del decesso del padre il rapporto di comodato fosse proseguito con gli eredi e cessato per effetto della richiesta di restituzione avanzata da uno di essi, rendendo l'occupazione dei beni senza titolo solo a partire dalla stessa).
Art. 1811 c.c. · Art. 1803 c.c. · Art. 1809 c.c. · Art. 1810 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il comodato si può riferire tanto alle cose mobili, quanto agli immobili (art. 1803, primo comma); si distingue dal precario (art. 1810) perchè la cosa deve essere goduta dal comodatario per un tempo o per un uso determinato. Il comodato nel nuovo codice rimane con la caratteristica essenziale della gratuità (art. 1803, secondo comma); in modo che la promessa o la corresponsione di un compenso dà luogo ad una figura di contratto diverso, da identificarsi caso per caso. Si fa divieto al comodatario di concedere ad un terzo il godimento della cosa (art. 1804, secondo comma); e così, data la larga formulazione della norma, rimangono proibiti tanto il subcomodato, in conformità di altre moderne legislazioni, quanto qualsiasi cessione di godimento, con o senza corrispettivo. Il comodato ha di regola, come movente, l'interesse personale del comodatario; perciò sarebbe in antitesi col concetto stesso del contratto e con la fiducia su cui si basa, che il comodatario trasferisse a sua volta la cosa ad altri, e, peggio ancora, che la facesse oggetto di speculazione. Nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti a carico del comodatario, il codice del 1865 (art. 1808) comminava soltanto il risarcimento dei danni; la sanzione era insufficiente, e ad essa si è aggiunta espressamente (art. 1804, terzo comma), in conformità di quanto già ritentiva la dottrina, anche la facoltà del comodante di richiedere la restituzione immediata della cosa. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa anche quando avrebbe potuto avvisare il comodante dell'urgenza e della necessità della spesa (art. 1808, secondo comma, in rapporto all'art. 1817 del codice del 1865). Da un lato è sembrato che il comodante fosse sufficientemente garantito, contro ogni abuso del comodatario, dal controllo del giudice sulla imprescindibilità della spesa; dall'altro è apparso eccessivo subordinare il rimborso di essa, come faceva il codice del 1865, alla difficile prova dell'impossibilità, da parte del comodatario, di dar avviso delle circostanze che avevano determinato il bisogno dell'anticipazione. A garanzia del suo rimborso rimane al comodatario, in base all'art. 2756, un diritto di ritenzione e di privilegio sui mobili che ha ricevuto in comodato. Il comodante può esigere la restituzione immediata della cosa comodata in caso di urgente ed impreveduto bisogna (art. 1809, secondo comma). Una volta accertato tale bisogno il giudice non ha più il potere discrezionale di obbligare o meno il comodatario a restituire, sulla considerazione di altre circostanze, come sembrava trarsi dalla disposizione dell'articolo 1816 cod. civ. del 1865. In coerenza poi con la natura particolare e con le finalità del contratto, nell'art. 1811 si è stabilito che, in caso di morte del comodatario, il comodante (naturalmente se non vi è patto in contrario), può esigere l'immediata restituzione della cosa, nonostante l'esistenza del termine. Con ciò si è estesa la disposizione dell'art. 1807, secondo comma, del codice del 1865, che limitava tale diritto soltanto al caso in cui il contratto fosse stato stipulato con particolare riferimento alla persona del comodatario. DEL MUTUO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 734
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1811 · fonte del testo
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