Art. 56 t.u.i.r. — Determinazione del reddito d'impresa

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Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I ((e del capo VI del titolo II)), relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi ((non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5)), e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8. ((Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8)). 133 Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito:

  • a)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
  • b)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. 123 115
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 89.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7786/2026

    31 marzo 2026
    • Comodato

    In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).

    Art. 56 t.u.i.r. · Art. 1803 c.c. · Art. 1809 c.c. · Art. 1810 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 370 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2019per 11 anni
  4. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  6. 24 agosto 1995 — 1 gennaio 2004per 8 anni
  7. 20 agosto 1994 — 24 agosto 1995per un anno
  8. 1 marzo 1994 — 20 agosto 1994per 6 mesi
  9. 31 dicembre 1993 — 1 marzo 1994per 2 mesi
  10. 1 gennaio 1992 — 31 dicembre 1993per 2 anni
  11. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1992per un anno
  12. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1991per 6 mesi
  13. 3 agosto 1989 — 29 giugno 1990per 11 mesi
  14. 30 aprile 1989 — 3 agosto 1989per 3 mesi
  15. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. 5 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I aggiunto: e del capo VI del titolo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere … del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli tolto: 96 aggiunto: 61 e 109, tolto: commi 5 e 6 aggiunto: comma 5, e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma aggiunto: dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art56 · fonte del testo

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