Art. 36 t.u.i.r. — Reddito dei fabbricati

Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi', produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata. ((3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.)) 235 Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila. 115

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 39.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 111/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordin…

    Art. 22 t.u.i.r. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 24 t.u.i.r. · Art. 25 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2024. 1 parola tolta, 50 parole aggiunte.

… di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata. 3tolto: -bisaggiunto: .1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

    Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art36 · fonte del testo

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