Art. 23 t.u.i.r. — Applicazione dell'imposta ai non residenti

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I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). 48 Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 30 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 318/2004

    Questione inammissibile
    4 novembre 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 8 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 362/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Nelle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculì, che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non può avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perché essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 33 t.u.i.r. · Art. 34 t.u.i.r. · Art. 134 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 giugno 1994. 43 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. tolto: Ciascun contitolare deve indicare nella dichiarazione dei redditi le generalita' degli altri aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte nel … a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. tolto: Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale e' cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art23 · fonte del testo

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