Art. 22 t.u.i.r. — Scomputo degli acconti

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(( Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine:

  • a)l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165;
  • b)i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
  • c)le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 25.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 3 dicembre 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 22 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 111/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordin…

    Art. 22 t.u.i.r. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 24 t.u.i.r. · Art. 25 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004. 50 parole tolte, 201 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricatiaggiunto: Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine:

aggiunto: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165;

aggiunto: b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;

aggiunto: c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 25.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art22 · fonte del testo

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