Art. 183 t.u.i.r. — Fallimento e liquidazione coatta
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 183 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato.
Art. 183 t.u.i.r.
In caso di fallimento, la dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura, riguardante il periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la chiusura della medesima, deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998 (nel testo vigente ratione temporis), il quale, limitandosi a prevedere solo il termine ultimo ma non anche quello iniziale per ottemperare, consente di provvedere all'incombente, in relazione al c.d. maxi- periodo fallimentare, anche prima della chiusura della procedura, purché siano stati definiti tutti i rapporti pendenti e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito da dichiarare.
Art. 183 t.u.i.r.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2027. 467 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 54, COME COMMA 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art183 · fonte del testo
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