Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 169 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026

    25 maggio 2026

    In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

    Art. 169 t.u.i.r. · Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 165 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16699/2025

    23 giugno 2025

    In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.

    Art. 169 t.u.i.r. · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 117 cost.

    Rassegna di giugno 2025, p. 183 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2027. 23 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art169 · fonte del testo

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