Art. 167 t.u.i.r. — Disposizioni in materia di imprese estere controllate

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(( . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
  • b)oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:
  • a)le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
  • b)le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalita' semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
  • b)oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
  • 1)interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  • 2)canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale;
  • 3)dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  • 4)redditi da leasing finanziario;
  • 5)redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie;
  • 6)proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  • 7)proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. 13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.)) 192
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 83, lettera l)) l'abrogazione del comma 4 del presente articolo; - (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

L. 23 dicembre 2014, n. 190

169

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 680) che la presente modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

174

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

192

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2019 al 29 dicembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 167 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2004

2004oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 2 agosto 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 18 giugno 2025 — 2 agosto 2025per un mese
  4. 29 dicembre 2023 — 18 giugno 2025per un anno
  5. 12 gennaio 2019 — 29 dicembre 2023per 5 anni
  6. 1 gennaio 2016 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  7. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  8. 1 gennaio 2015 — 7 ottobre 2015per 9 mesi
  9. 5 agosto 2009 — 1 gennaio 2015per 5 anni
  10. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  11. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 12 gennaio 2019. 847 parole tolte, 944 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.aggiunto: . Le disposizioni del tolto: comma 1 aggiunto: presente articolo si applicano alle persone fisiche tolto: residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e tolto: 87 aggiunto: 73, comma 1, lettere a), b) e c)aggiunto: , nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. Ai fini tolto: della determinazione del limite del controllo aggiunto: del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1tolto: , si applica l'articoloaggiunto: ;

aggiunto: b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civiletolto: , in materia di societa' controllate e societa' collegate. 4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che aggiunto: o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:

aggiunto: a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;

aggiunto: b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

aggiunto: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalita' semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;

aggiunto: b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie:

tolto: a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamentoaggiunto: 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale;

aggiunto: 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

aggiunto: 4) redditi da leasing finanziario;

aggiunto: 5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie;

aggiunto: 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

tolto: b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiatoaggiunto: 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare tolto: l'amministrazione aggiunto: l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212tolto: , recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Iaggiunto: . Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto tolto: non residente, imputati ai sensi del comma 1, aggiunto: controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito tolto: complessivo del soggetto residente aggiunto: del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. tolto: I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4. Dall'imposta cosi' determinata aggiunto: Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, tolto: ai sensi dell'articolo 15 aggiunto: con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte aggiunto: sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo aggiunto: dal soggetto non residente. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti tolto: non residenti di cui al comma 1 aggiunto: controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti tolto: residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, aggiunto: di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del tolto: medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. aggiunto: comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'esterotolto: , sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo tolto: del presente comma, sono ammesse in detrazione, tolto: ai sensi dell'articolo 15 aggiunto: con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza tolto: delle imposte applicate aggiunto: dell'imposta determinata ai sensi del comma tolto: 6, diminuite aggiunto: 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione tolto: per effetto del terzo periodo del predetto comma. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

tolto: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

tolto: b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalita' semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente puo' interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. L'Amministrazione finanziaria, aggiunto: ai sensi del comma 9. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve … fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del tolto: comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria aggiunto: presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addottetolto: , dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata tolto: ovvero aggiunto: oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpellotolto: , il socio residente controllante deve comunque aggiunto: di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in tolto: imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al aggiunto: soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui tolto: alle aggiunto: al comma 4, lettere a) e b) tolto: del medesimo comma 8-bis. Le esimenti previsteaggiunto: . L'esimente prevista nel comma 5 tolto: e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate aggiunto: non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere tolto: dell'Amministrazione finanziaria aggiunto: dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sedeaggiunto: . 13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

    Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art167 · fonte del testo

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