Art. 118 t.u.i.r. — Effetti dell'esercizio dell'opzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

L'imposta si applica:

  • a)per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
  • b)per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
  • c)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
  • d)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e all'articolo 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 57 76
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

L. 28 dicembre 1995, n. 549

57

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 104) che "Agli effetti della determinazione della base imponibile dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il criterio indicato nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 63 del citato testo unico deve intendersi applicabile anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti esclusi dall'imposta locale sui redditi a norma dell'articolo 115 del medesimo testo unico, e successive modificazioni".

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

76

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: [...] b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 118 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9260/2026

    13 aprile 2026

    Il collegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra, non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o di affinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamento societario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la relazione di parentela sufficiente a dimostrare il collegamento societario e fondato su tale assunto l'applicazione della disciplina della tassazione dei movimenti finanziari infragruppo, dettata dall'art. 118 TUIR, i cui presupposti non erano nella specie stati accertati).

    Art. 118 t.u.i.r. · Art. 2359 c.c. · Art. 2497-sexies c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 390 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 362/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Nelle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculì, che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non può avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perché essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 33 t.u.i.r. · Art. 34 t.u.i.r. · Art. 134 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 1998. 1 parola tolta.

… territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. tolto: 2. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e all'articolo 75, … sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: [...] b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art118 · fonte del testo

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