Art. 131 t.u.i.r. — Effetti dell'esercizio dell'opzione

(( L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa' controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu' controllate residenti, per la validita' dell'opzione di cui all'articolo 130 e' necessario che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna societa' residente di cui al presente comma. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma 2. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio. 5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 187.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1988 al 1 gennaio 2004. 190 parole tolte, 372 parole aggiunte.

tolto: Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditiaggiunto: L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa' controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu' controllate residenti, per la validita' dell'opzione di cui all'articolo 130 e' necessario che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna societa' residente di cui al presente comma. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al comma tolto: 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi e' applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta aggiunto: 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma 2. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio. 5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 187.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art131 · fonte del testo

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