Art. 11 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta

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(( Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 12.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
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  6. 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 2000 — 1 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 2000 — 3 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 2000 — 30 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 2000 — 15 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 1998 — 20 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 1992 — 1 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 1991 — 19 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 1991 — 31 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004. 390 parole tolte, 269 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,aggiunto: Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili tolto: indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10tolto: -bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

tolto: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

tolto: b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

tolto: c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

tolto: d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

tolto: e) oltre 70.000 euro, 45 per cento 1-bisaggiunto: , si deduce l'importo di 3.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono tolto: soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base aggiunto: uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di tolto: detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare aggiunto: 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo tolto: comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14aggiunto: , e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 12.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte del testo

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