Art. 11 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta

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((1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • b)oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
  • c)oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
  • d)oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
  • e)oltre 70.000 euro, 45 per cento)) 114 ((1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro)) L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 48 Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 80 Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 95 Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14. 80
Gli interventi su questo articolo(16)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.P.C.M. 29 settembre 1989

12

Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1990.

D.P.C.M. 28 settembre 1990

16

Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.

D.P.C.M. 30 settembre 1991

25

Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1992.

L. 31 dicembre 1991, n. 415

29

La L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento".

34

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

76

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, commi 1 e 2) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche' delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996".

L. 23 dicembre 1999, n. 488

94

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505

95

IL D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56

98

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali".

101

Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto per il periodo d'imposta 2000.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

104

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

L. 28 dicembre 2001, n. 448

110

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 nel modificare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002".

L. 27 dicembre 2002, n. 289

114

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

27 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2026per un anno
  4. 10 agosto 2024 — 1 gennaio 2025per 5 mesi
  5. 31 dicembre 2023 — 10 agosto 2024per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 2000 — 1 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 2000 — 3 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 2000 — 30 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 2000 — 15 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 1998 — 20 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 1992 — 1 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 1991 — 19 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 1991 — 31 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2003. 98 parole tolte, 137 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 aggiunto: e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a tolto: lire 20.000.000................ 18 per cento aggiunto: 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre tolto: lire 20.000.000 aggiunto: 15.000 euro e fino a tolto: lire 30.000.000................. 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003 aggiunto: 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre tolto: lire 30.000.000 aggiunto: 29.000 euro e fino a tolto: lire 60.000.000 32 per cento a decorrere dall'anno 2001 aggiunto: 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre tolto: lire 60.000.000 aggiunto: 32.600 euro e fino a tolto: lire 135.000.000 aggiunto: 70.000 euro, 39 per centotolto: , per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003aggiunto: ;

e) oltre tolto: lire 135.000.000........................ aggiunto: 70.000 euro, 45 per centotolto: , per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003

aggiunto: 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte del testo

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