Art. 11 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta

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L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • b)oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  • c)oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  • d)oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  • e)oltre 75.000 euro, 43 per cento. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  5. 31 dicembre 2023 — 10 agosto 2024per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 2000 — 1 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 2000 — 3 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 2000 — 30 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 2000 — 15 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 1998 — 20 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 1992 — 1 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 1991 — 19 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 1991 — 31 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007. 279 parole tolte, 203 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Dal reddito complessivoaggiunto: L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili tolto: di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3 aggiunto: indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

aggiunto: a) fino a 15.000 eurotolto: . Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),c), c-bis),d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'annoaggiunto: , 23 per cento;

aggiunto: b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

aggiunto: c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

aggiunto: d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

aggiunto: e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono tolto: uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. aggiunto: soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte del testo

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