Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007. 279 parole tolte, 203 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Dal reddito complessivoaggiunto: L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili tolto: di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3 aggiunto: indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
aggiunto: a) fino a 15.000 eurotolto: . Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),c), c-bis),d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'annoaggiunto: , 23 per cento;
aggiunto: b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
aggiunto: c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
aggiunto: d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
aggiunto: e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono tolto: uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. aggiunto: soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi