Art. 102 t.u.i.r. — Ammortamento dei beni materiali

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La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, ((puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 2 marzo 1989 al 1 marzo 1994

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 102 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17813/2025

    1 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi di impresa, al fine di determinare le quote di ammortamento di beni oggetto di rivalutazione ex art. 1 della l. n. 266 del 2005, i valori dei beni rivalutati iscritti in bilancio non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato sulla scorta delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio sulla base del valore risultante dalla perizia di rivalutazione, respingendo la tesi del contribuente che aveva adottato come base di calcolo delle quote di ammortamento il costo originario del macchinario sommato alla rivalutazione risultante dalla perizia, così duplicando la deduzione di costi già portati in ammortamento negli anni precedenti).

    Art. 102 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 340 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16480/2025

    18 giugno 2025

    Ai sensi dell'art. 102, comma 4, T.U.I.R., la deducibilità del costo residuo del bene eliminato, non ancora completamente ammortizzato dal complesso produttivo, non è esclusa quando il bene, pur facendo parte di un più ampio cespite, sia dotato di autonomia funzionale e sia, perciò, autonomamente utilizzabile.

    Art. 102 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 173 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 13 anni
  3. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  4. 1 gennaio 2008 — 29 aprile 2012per 4 anni
  5. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  6. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  7. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  8. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  9. 22 marzo 2005 — 2 dicembre 2005per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  11. 8 novembre 1997 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  12. 1 marzo 1994 — 8 novembre 1997per 4 anni
  13. 2 marzo 1989 — 1 marzo 1994per 5 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 2 marzo 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 2 marzo 1989. 1 parola tolta, 61 parole aggiunte.

La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere tolto: portata aggiunto: computata in diminuzione del reddito aggiunto: complessivo dei periodi di imposta successiviaggiunto: , ma non oltre il quintoaggiunto: , per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art102 · fonte del testo

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