Art. 102 t.u.i.r. — Ammortamento dei beni materiali
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La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 2 marzo 1989
