Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
12 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1962 al 13 giugno 1990. 339 parole tolte, 13 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306.aggiunto: Testo unico-art. 332
tolto: Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.
tolto: In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.
tolto: Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.
tolto: Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.
tolto: Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.
tolto: Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.