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[1]I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Alla stessa commissione e' altresi' demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

[3]In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.

[5]Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente i soppressi dazi interni ed autorizzare altresi' ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 24 aprile 1947

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1934

1934oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 13 giugno 1990 — 13 ottobre 2000abrogatoper 10 anni
  3. 8 novembre 1962 — 13 giugno 1990per 28 anni
  4. 4 febbraio 1962 — 8 novembre 1962per 9 mesi
  5. 15 ottobre 1960 — 4 febbraio 1962per un anno
  6. 12 maggio 1955 — 15 ottobre 1960per 5 anni
  7. 23 ottobre 1954 — 12 maggio 1955per 7 mesi
  8. 20 luglio 1952 — 23 ottobre 1954per 2 anni
  9. 20 gennaio 1952 — 20 luglio 1952per 6 mesi
  10. 1 maggio 1948 — 20 gennaio 1952per 4 anni
  11. 24 aprile 1947 — 1 maggio 1948per un anno
  12. 17 marzo 1934 — 24 aprile 1947testo originarioper 13 anni

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo

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