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[1]I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Alla stessa commissione e' altresi' demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.
[3]In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.
[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.
[5]Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.
[6]((Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.17
[7]Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione)). 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
17Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.
Testo in vigore dal 1 maggio 1948 al 20 gennaio 1952
