Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1948 al 20 gennaio 1952. Leggi il testo vigente →

[1]I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Alla stessa commissione e' altresi' demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

[3]In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.

[5]Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

[6]((Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.17

[7]Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione)). 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261

17

Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.

Testo in vigore dal 1 maggio 1948 al 20 gennaio 1952

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1934

1934oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 13 giugno 1990 — 13 ottobre 2000abrogatoper 10 anni
  3. 8 novembre 1962 — 13 giugno 1990per 28 anni
  4. 4 febbraio 1962 — 8 novembre 1962per 9 mesi
  5. 15 ottobre 1960 — 4 febbraio 1962per un anno
  6. 12 maggio 1955 — 15 ottobre 1960per 5 anni
  7. 23 ottobre 1954 — 12 maggio 1955per 7 mesi
  8. 20 luglio 1952 — 23 ottobre 1954per 2 anni
  9. 20 gennaio 1952 — 20 luglio 1952per 6 mesi
  10. 1 maggio 1948 — 20 gennaio 1952per 4 anni
  11. 24 aprile 1947 — 1 maggio 1948per un anno
  12. 17 marzo 1934 — 24 aprile 1947testo originarioper 13 anni

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1947 al 1 maggio 1948. 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

aggiunto: Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261

    Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo

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