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[1]Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306.33
[2]Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.
[3]In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.
[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.
[5]Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. 3334
[6]Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.
[7]Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione. 35
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
17Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
33La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1961.
Corte Costituzionale
34La Corte Costituzionale con sentenza 23-30 gennaio 1962, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 03/02/1962, n. 31) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo comma quinto, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
L. 6 ottobre 1962, n. 1468
35La L. 6 ottobre 1962, n. 1468 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 [...] diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la L. 1468/1962 costutuisce interpretazione autentica del presente articolo.
Testo in vigore dal 8 novembre 1962 al 13 giugno 1990
