Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1960 al 4 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →

[1]((Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306)).33

[2]Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

[3]In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.

[5]((Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079)).33

[6]Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

[7]Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261

17

Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.

L. 16 settembre 1960, n. 1014

33

La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 4 febbraio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1934

1934oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 13 giugno 1990 — 13 ottobre 2000abrogatoper 10 anni
  3. 8 novembre 1962 — 13 giugno 1990per 28 anni
  4. 4 febbraio 1962 — 8 novembre 1962per 9 mesi
  5. 15 ottobre 1960 — 4 febbraio 1962per un anno
  6. 12 maggio 1955 — 15 ottobre 1960per 5 anni
  7. 23 ottobre 1954 — 12 maggio 1955per 7 mesi
  8. 20 luglio 1952 — 23 ottobre 1954per 2 anni
  9. 20 gennaio 1952 — 20 luglio 1952per 6 mesi
  10. 1 maggio 1948 — 20 gennaio 1952per 4 anni
  11. 24 aprile 1947 — 1 maggio 1948per un anno
  12. 17 marzo 1934 — 24 aprile 1947testo originarioper 13 anni

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1955 al 15 ottobre 1960. 132 parole tolte, 99 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci tolto: del comuni aggiunto: dei Comuni che non possono tolto: conseguire aggiunto: conseguite il pareggio economico, nonostante tolto: l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703. aggiunto: la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306.

Puo'tolto: , infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50% aggiunto: infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, tolto: nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio aggiunto: esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n. 1014

    La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1961.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo

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