Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1954 al 12 maggio 1955. Leggi il testo vigente →

[1]((Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci del comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

[2]Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

[3]In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

[4]Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.

[5]Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

[6]Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

[7]Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261

17

Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 12 maggio 1955

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1934

1934oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 13 giugno 1990 — 13 ottobre 2000abrogatoper 10 anni
  3. 8 novembre 1962 — 13 giugno 1990per 28 anni
  4. 4 febbraio 1962 — 8 novembre 1962per 9 mesi
  5. 15 ottobre 1960 — 4 febbraio 1962per un anno
  6. 12 maggio 1955 — 15 ottobre 1960per 5 anni
  7. 23 ottobre 1954 — 12 maggio 1955per 7 mesi
  8. 20 luglio 1952 — 23 ottobre 1954per 2 anni
  9. 20 gennaio 1952 — 20 luglio 1952per 6 mesi
  10. 1 maggio 1948 — 20 gennaio 1952per 4 anni
  11. 24 aprile 1947 — 1 maggio 1948per un anno
  12. 17 marzo 1934 — 24 aprile 1947testo originarioper 13 anni

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1952 al 23 ottobre 1954. 93 parole tolte, 130 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I bilanci dei comuni cheaggiunto: Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci del comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione tolto: dellaaggiunto: , oltre alla sovrimposta fino al terzo limite tolto: e delle aggiunto: ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, tolto: non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa aggiunto: di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Alla stessa tolto: commissione aggiunto: Commissione e' altresi' demandata tolto: l'approvazione aggiunto: la approvazione di tutte le variazioni chetolto: , durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibilitolto: ;aggiunto: , nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre tolto: un biennio aggiunto: l'anno.

In sede di approvazione tolto: dei aggiunto: di bilanci, la tolto: commissione aggiunto: Commissione ha tutti i poteri indicati tolto: nell'articolo aggiunto: nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione tolto: dei aggiunto: di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte tolto: e aggiunto: ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto … servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personaletolto: , e promuoverne le modificazioni necessarie.

Puo'aggiunto: , infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori tolto: aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

Per i tolto: Comuni aggiunto: comuni con popolazione fino a tolto: ventimila aggiunto: 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della aggiunto: Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia tolto: al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze,aggiunto: , al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo

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