Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto

comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del

D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento all'art. 23 della

Costituzione, promossi con le ordinanze emesse il 12 gennaio 1962 dal

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale su ricorsi della "Compagnia

Imprese Elettriche Liguri" (C.I.E.LI.) contro il Ministero

dell'interno, il Ministero delle finanze ed il Comune di Carrara,

iscritte ai numeri 155 e 156 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962;

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata, in modo

identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.

332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo

1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n.

289, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, perché la norma di

cui si eccepisce la illegittimità rimette all'arbitrio dell'ente

impositore la determinazione dell'importo del tributo senza fissare

idonei criteri direttivi;

che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962, ha

dichiarato, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art.

332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale,

approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dall'art. 9

della legge 2 luglio 1952, n. 703, dall'art. 5 del D.P.R. 19 agosto

1954, n. 968, e dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere effficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87):

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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