Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1962

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1962

    Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perché da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà del contribuente. Ne' sempre si può ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilità da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e ciò è ancora più evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.

    Art. 23 cost. · Art. 195 Testo unico la finanza locale · Art. 332 Testo unico la finanza locale · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. 258 parole tolte, 23 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

tolto: a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

tolto: Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima

tolto: --------------------------------------

tolto: Classe A......... 20.000

tolto: " B......... 16.000

tolto: " C......... 12.000

tolto: " D......... 9.000

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: " E......... 7.000

tolto: " F......... 5.000

tolto: " G......... _ " H......... > 3.000 " I......... _

tolto: b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;

tolto: c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualita' del tributo.aggiunto: Testo-art. 195 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195 · fonte del testo

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