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[2]Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[3]I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
[4]((Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.
[5]Ai funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario, dopo un periodo non minore di un anno o di un triennio a seconda che provengano rispettivamente dal grado 5° o 6°, sono riservati, mediante scelta fra loro e nella quota spettante ai magistrati della Corte, altrettanti posti di consigliere quanti sono quelli avuti in piu' da questi ultimi per effetto del precedente comma)).
[6]L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
[7]Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
[8]Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
Testo in vigore dal 5 aprile 1938 al 15 gennaio 1942
