[1](Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

[3]Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli gia' contemplati da leggi speciali, quando cio' sia giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 168/1992

    Questione inammissibile
    8 aprile 1992

    La questione di costituzionalità delle norme disciplinanti la posizione e le funzioni dei magistrati della Corte dei conti addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e periferici nonché i compiti di direzione e organizzazione degli uffici stessi va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata sollevata dal magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti, e dunque in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudizio. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo, e concernente gli artt. 22, comma primo, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo, legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

    Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art22 · fonte del testo

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