Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 5 aprile 1938. Leggi il testo vigente →
[2]Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[3]I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
[4]L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
[5]Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
[6]Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 5 aprile 1938
