Art. 88 — Durata e conferma della validità dalla patente di guida

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Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni. L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. ((Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici)). Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.

Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 26 aprile 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 301/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989 n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

    Art. 3 cost. · Art. 88 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 5/1985

    Altra decisione
    14 gennaio 1985

    ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -…

    Art. 88 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 33 Modifiche al sistema penale · Art. 38 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974. 71 parole tolte, 64 parole aggiunte.

… autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. tolto: La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma aggiunto: Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art88 · fonte del testo

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