Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione

stradale), promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal

Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria

ed il Prefetto di Ferrara, iscritta al n. 788 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88,

secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale,

nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di

categoria C abbia una validità limitata a cinque anni pur quando di

essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di

categoria A o B;

che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di

trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto ai

titolari di patente di categoria B, per i quali il comma primo dello

stesso art. 88 prevede una validità decennale della patente (ove

siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore

qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria

C;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che anche quando la patente abilita a condurre più

categorie di veicoli essa è pur sempre atto amministrativo unico, e

non già la somma di più concessioni, di modo che la verifica dei

requisiti di idoneità fisica e psichica - che ovviamente non può

avere efficacia indeterminata - è ragionevolmente disposta con

frequenza maggiore per i possessori di patente di categoria C tenuto

conto dell'impegno complessivamente più gravoso dell'abilitato e

della presumibile maggior incidenza sull'idoneità psico-fisica;

che quindi la disciplina in esame appare del tutto coerente con

la diversità delle situazioni in raffronto in quanto la verifica dei

requisiti (che sono globalmente gli stessi) non può essere

evidentemente circoscritta agli effetti della guida di un tipo

soltanto di veicoli;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989

n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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