Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1985

Altra decisione · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma

secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1981 dal Pretore di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Emanuele,

iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88,

secondo comma del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62), in quanto detta

norma prevede per la patente di guida per veicoli di categoria C una

validità limitata a cinque anni e non prevede che essa abbia validità

di dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria

B; che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento

(art. 3 Cost.) rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i

quali il primo comma dello stesso art. 88 prevede una validità della

patente di dieci anni (ove siano infracinquantenni) benché essi siano

provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di

patente di categoria C.

Considerato che con gli artt. 33 lett. d) e 38, quarto comma della

legge 24 novembre 1981, n. 689 il reato di guida con patente la cui

validità sia scaduta (art. 88, comma sesto, cod. strada) è stato

depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa;

che conseguentemente, non essendo più il giudice penale chiamato a

fare applicazione della norma impugnata, va disposta la restituzione

degli atti al pretore rimettente, affinché riesamini la rilevanza

della questione sollevata alla stregua delle norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAIA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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