Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso

d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di

Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis

cod.strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento

all'art. 3, primo co., Cost.;

che, secondo il Pretore, la irrazionale disparità di

trattamento denunziata sarebbe riferibile alla circostanza secondo

cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co.

tredicesimo cod. strad., l'art. 80- bis (introdotto dalla l. 24

novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca

dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per

l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto,

cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosidetto "foglio

rosa", non ha, però, a fianco persona abilitata alla guida della

stessa categoria di veicoli);

che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalità del diverso

trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente

eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini per

le stesse cause di inesperienza;

che è intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi

termini, è già stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza

14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze

nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e ciò sotto il riflesso che si

richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie

oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, così violando

il fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato

nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge

fondamentale;

che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod. stradale

(introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso

codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre

1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.;

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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