Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 83,

sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1972 dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Camiciotti Sergio, iscritta al n. 279

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1972 dal pretore di Arena nel

procedimento penale a carico di Schinella Antonio ed altro, iscritta al

n. 44 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Camiciotti

Sergio, imputato del reato di guida senza patente per essere stato

sorpreso alla guida di un motoveicolo sprovvisto della prescritta

patente di guida mentre - a suo dire - stava esercitandosi sotto la

sorveglianza di persona che, stando sul sedile posteriore, fungeva da

istruttore, il pretore di Firenze ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza che la norma impugnata violerebbe il

principio di uguaglianza poiché escluderebbe senza alcuna plausibile

ragione dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista

per i casi di esercitazione effettuata senza autorizzazione ma sotto la

sorveglianza di un istruttore, chi si esercita alla guida di un

motoveicolo di cat. A ad uso privato (quale nella specie era quello

condotto dal Camiciotti), e che resterebbe così esposto alla più

grave sanzione (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) comminata

dall'art. 80 comma decimo (ora tredicesimo, per le modifiche apportate

dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62) per i casi di guida

senza patente.

Nel giudizio non si sono costituite parti private. È invece

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato con deduzioni in data 15 settembre

1972, in cui si assume che la diversità di disciplina è invece

giustificata dal fatto che per il conseguimento della patente di guida

di cat. A ad uso privato non è previsto, a differenza che per gli

altri tipi, il superamento di alcuna prova pratica di abilità alla

guida.

La questione andrebbe pertanto dichiarata non fondata.

2. - Analoga questione è stata sollevata con identiche

argomentazioni dal pretore di Arena nel corso del procedimento penale a

carico di Schinella Antonio ed altro.

In questo secondo giudizio non si è costituita nessuna delle parti

private né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione

di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Come si è già accennato in narrativa, il pretore di Firenze

ed il pretore di Arena hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, approvante il testo unico delle norme sulla circolazione stradale

(c.d. codice della strada), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il comma primo del suddetto art. 83 prevede l'autorizzazione ad

esercitarsi alla guida, prima del conseguimento della patente, per

tutti i veicoli eccetto che per i motoveicoli di cat. A ad uso privato,

per i quali l'esame di idoneità per ottenere la patente è limitato

alla conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione

stradale e non comprende anche una prova pratica di abilità alla

guida.

Nelle ordinanze si rileva che il sesto comma del citato articolo,

data la sua formulazione e per il collegamento con il precedente comma

primo, porta a non applicare la sanzione, alternativa dell'arresto o

dell'ammenda, comminata a colui che si esercita alla guida senza

autorizzazione, ma sotto la sorveglianza di un istruttore, anche a chi

nelle stesse condizioni si esercita alla guida di motoveicoli cat. A ad

uso privato, e che rimane quindi assoggettato alla più grave sanzione

prevista dall'art. 80 per i casi di guida senza patente (pena congiunta

dell'arresto e dell'ammenda).

Si tratta di un risultato cui, contro l'avviso di quanti sostengono

la liceità del comportamento in oggetto, sono pervenute parte della

dottrina e l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione

con una interpretazione basata sulla lettera della legge e suffragata

da altri argomenti fra cui di particolare rilievo quello che, a volersi

ritenere la liceità del fatto, rimarrebbe impunito chi si mettesse

alla guida di motoveicoli di cat. A senza nemmeno possedere quei

requisiti fisici e psichici negli altri casi necessari, ex art. 83,

comma primo, per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi.

La normativa così intesa è peraltro ritenuta nelle ordinanze in

contrasto con il principio di uguaglianza sotto il profilo che non vi

sarebbe giustificazione razionale nel punire con la stessa sanzione

comminata per chi circola senza aver conseguito la patente il soggetto

che - pur se sprovvisto di autorizzazione - si esercita, sotto la

sorveglianza di un istruttore, alla guida di un motoveicolo di cat. A

ad uso privato quando, per contro, viene punito meno gravemente, chi

nelle medesime condizioni e con le stesse finalità si ponga alla guida

di un veicolo di uguale o maggiore pericolosità.

3. - La questione non e fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra

nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti

debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura

della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti

della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione

(confr. per tutte la sentenza n. 1601 del 1973).

Nel caso in esame non può dirsi che la diversità di trattamento,

messa in evidenza dal pretore di Firenze e da quello di Arena, sia

priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto

ispirata da discriminazioni non consentite dal l'art. 3 della

Costituzione, risulti la disciplina dettata dall'articolo 83, comma

sesto, del codice della strada.

Proprio in relazione al diverso contenuto superiormente riferito

delle prove di esame, l'art. 83, comma primo, prevede il rilascio di

una autorizzazione per esercitarsi alla guida solo per i tipi di

veicoli diversi da quelli di cat. A ad uso privato.

Si comprende, in conseguenza, perché sia prevista una pena più

lieve rispetto a quella irrogata per il reato di guida senza patente a

chi - pur non essendovi autorizzato ma avendo a fianco l'istruttore -

si eserciti alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in

sede di esame, oltre conoscenze teoriche, anche una prova pratica di

abilità alla guida: in tal caso, infatti, l'esercitazione alla guida

è valutata come necessaria per il conseguimento della patente, tanto

che si dispone che l'esame di idoneità non possa essere sostenuto

prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione (art.

85, comma quarto).

Nel caso, invece, di motoveicoli di cat. A l'esercitazione alla

guida non è - nel sistema della legge in vigore - in alcun modo

collegata con il superamento di una prova pratica, vertendo l'esame,

come si è già detto, esclusivamente sulla conoscenza della

segnaletica e delle norme di circolazione stradale.

4. - Ciò premesso, e a parte la considerazione che la suddetta

limitazione della prova di esame non esonera il titolare della patente

dall'acquisire la necessaria pratica nella guida prima di affrontare le

difficoltà e i pericoli della normale circolazione, è evidente che la

disciplina legislativa avrebbe potuto essere diversa.

Non sono mancate, per vero, critiche per essersi esclusa la

necessità della prova pratica per l'abilitazione alla guida di

motoveicoli di cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in

sede comunitaria, innovazioni legislative.

Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto

dell'impugnazione, è indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordinanze

sono obbiettivamente diverse e che per esse risulta ammissibile e non

irrazionale un trattamento differenziato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo

unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Firenze e dal pretore di Arena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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