Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/1965

    Questione infondata
    14 aprile 1965

    L'autorizzazione all'apertura di una scuola per conducenti di veicoli a motore, prevista dall'art. 84 del Codice della strada, è posta a presidio di pubbliche finalità, quale è la tutela dell'incolumità pubblica, poiché insegnar guida di autoveicoli vuol dire soprattutto istruire gli allievi alla effettiva conduzione dei veicoli su strade pubbliche, attività questa che il legislatore non poteva lasciare alla incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati. L'autorizzazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento e la valutazione da parte dell'amministrazione di requisiti inerenti alla capacità finanziaria (comma secondo) e qualità morali (comma quarto) del richiedente. La discrezionalità attribuita dalla norma alla P.A. nella valutazione del primo requisito non è illimitata in quanto il legislatore, nel richiedere che la capacità finanziaria sia "adeguata" ha posto un limite efficace a tale potere di valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, pertanto, non può non rilasciare l'autorizzazione a chi abbia dimostrato di possedere una capacità economica proporzionata alla scuola che intende gestire. La facoltà discrezionale riconosciuta all'autorità amministrativa dall'art. 84, comma quarto, di valutare i requisiti morali del richiedente l'autorizzazione all'apertura di una scuola-guida che appartenga ad una delle categorie di persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova sicura ed adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole guida sono chiamati a svolgere. L'art. 84, pertanto, non è in contrasto con gli artt. 33 e 41 della Cost. che garantiscono i diritti di libertà della scuola e libertà della iniziativa economica privata in quanto il riconoscimento di tali diritti da parte della Costituzione non può intendersi come preclusione per il legislatore di dette disposizioni che, da un canto, specifichino limiti e condizioni di esercizio dei diritti stessi e dall'altro attribuiscano all'autorità amministrativa poteri di controllo il cui margine di discrezionalità non sia eccessivamente ampio.

    Art. 84 Testo unico circolazione stradale · Art. 33 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 508 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: (Autoscuole).

tolto: 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole. 2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. 3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a societa' aventi o meno personalita' giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di societa' o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale. 4. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 6. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956. 7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

tolto: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

tolto: b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

tolto: c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'autorizzazione e' revocata quando:

tolto: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;

tolto: b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

tolto: c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterra' i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art84 · fonte del testo

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